Cuneo Fiscale, dal prossimo luglio 100 euro in busta


  • Trattamento integrativo esentasse pari a euro 600 euro per i lavoratori dipendenti e assimilati

    Cuneo fiscale sborbiciato grazie al trattamento integrativo esentasse di 600 euro per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo lordo non superiore a 28 mila euro a partire dal prossimo 1° luglio e fino al 31/12/2020.
    Pertanto, 100 euro mensili anche per i contribuenti che in precedenza risultavano esclusi dal “Bonus Renzi”, 20 euro in più a chi lo prendeva e ulteriore detrazione modulata per i redditi superiori a 28 euro ma non superiori a 40 mila.
    E’ stato pubblicato il D.L. 5/02/2020 n. 3 (Gazzetta Ufficiale 5/02/2020 n. 29), che è entrato in vigore lo scorso 6 febbraio, emanato in attuazione del comma 7, dell’art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), stabilisce le modalità di riduzione del “cuneo fiscale” a favore dei lavoratori dipendenti e dei titolari di alcuni redditi assimilati, in relazione al secondo semestre 2020 (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020).
    Risultano destinatari della riduzione modulata, in aggiunta ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), con esclusione dei titolari di reddito da pensione, anche i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi del comma 1, dell’art. 50 del TUIR, che percepiscono compensi in qualità di soci lavoratori delle cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a detta qualità, borse di studio e assegni di formazione professionale, compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare ed i compensi per lavori socialmente utili.
    L’intervento risulta articolato e prevede, da una parte, l’introduzione di un trattamento integrativo, che assorbe e incrementa il più noto “Bonus Renzi” pari a 80 euro al mese e, dall’altra, l’introduzione di una nuova detrazione fiscale, applicabile alle prestazioni rese dall’1/07/2020 al 31/12/2020.
    Il trattamento integrativo spetta se l’Irpef lorda, calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati, risulta di ammontare superiore a quello della detrazione variabile spettante ai sensi del comma 1, dell’art. 13 del TUIR, con esclusione degli incapienti, e spetta se il reddito complessivo risulta non superiore a 28.000 euro (soglia incrementata rispetto ai 26.600 euro fissati dal “Bonus Renzi”), per un importo pari a 600 euro; pertanto, trattandosi di una applicazione semestrale il beneficio massimo risulta pari a 100 euro al mese.
    Il detto trattamento, da rapportarsi al periodo di lavoro, non concorre alla formazione del reddito e, quindi, non è tassabile ai fini Irpef e delle relative addizionali ed è escluso da contribuzione previdenziale e assistenziale.
    L’ulteriore detrazione dall’Irpef lorda, da rapportare al periodo di lavoro, è pari a 480 euro, incrementata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 7 mila euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28 mila euro ma non a 35 mila euro, pari a 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35 mila euro ma non a 40 mila euro e la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5 mila euro; di fatto, come si evince dalla relazione illustrativa, la seconda entità decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40 mila, mentre la più bassa raggiunge euro 80 per redditi pari a 35 mila.
    La detrazione, che si applica con una modalità di calcolo simile alle altre detrazioni destinate ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, si rende applicabile ai lavoratori con un reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro che non sono destinatari, pertanto, del nuovo trattamento integrativo, di cui all’art. 1 del provvedimento in commento.
    Il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione d’imposta, di cui agli artt. 1 e 2 del decreto, sono riconosciuti dai datori di lavoro sostituti d’imposta che li devono ripartire tra le retribuzioni erogate a decorrere dall’1/07/2020, con l’ulteriore obbligo, posto a carico dei sostituti, di verificare la spettanza dei bonus e di procedere con l’eventuale recupero, se gli importi erogati risultino non spettanti, rateizzato in quattro rate ove l’ammontare da recuperare ecceda i 60 euro.
    Per i datori di lavoro, sostituti d’imposta, l’ammontare erogato a tale titolo costituisce un credito recuperabile mediante l’istituto della compensazione con la delega modello “F24”, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, ai sensi del comma 4, dell’art. 2 del provvedimento.
    Infine, con l’art. 3, viene disposto che il reddito complessivo, ai fini dell’erogazione dei bonus citati, è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, mentre risulta rilevante la quota esente dei lavoratori, ricercatori e docenti residenti all’estero, rimpatriati, di cui all’art. 16 del D.lgs. 147/2015 e all’art. 44 del D.L. 78/2010. (riproduzione riservata)
     


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