Criticità sulla modalità di tassazione dei differenziali dei bonus edilizi per i lavoratori autonomi


  • Rischio di introduzione di effetti distorsivi nelle determinazione del reddito

    Posizione da rivedere, in quanto non convincente, quella dell’Agenzia delle Entrate in tema di acquisto dei crediti da bonus edilizi da parte di associazioni professionali o professionisti.

    Rischio di effetti distorsivi del reddito, sia per l’anno di acquisto dei crediti sia per quelli di utilizzo, sia in tema di tassazione che di applicazione degli ISA.

    Quanto sopra nasce da una puntuali analisi della risposta n. 6/2026 dell’Agenzia delle Entrate che è intervenuta al fine di fornire indicazioni sul trattamento tributario del “differenziale” derivante dalla cessione delle detrazioni maturate sui vari bonus edilizi nell’ambito di determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui agli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R).

    Per l’agenzia, in assenza di specifiche disposizioni, la rilevanza reddituale del differenziale (utilizzo in compensazione del maggior valore rispetto al costo di acquisto del credito) deve essere ricercata nell’ambito di applicazione delle regole generali di tassazione del reddito, con la conseguenza che, con l'introduzione del principio di onnicomprensività nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo prodotto a partire dal periodo d’imposta 2024, per i crediti d'imposta acquisiti nel 2024 e 2025, il costo sostenuto dall'associazione rileva, ai fini della determinazione del reddito prodotto, nel periodo di sostenimento (e per intero) mentre il valore nominale del credito assume rilievo, ai medesimi fini, nei periodi di imposta successivi in cui il contribuente utilizza in compensazione le singole rate.

    Ai fini Irap, la norma prevede che, ai fini della determinazione della base imponibile delle associazioni professionali, i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono come rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi, con la conseguenza che la relativa base imponibile coincide essenzialmente con quella assunta ai fini delle imposte sui redditi, fatta eccezione per l'indeducibilità, espressamente prevista, degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente.

    La rilevanza fiscale ai fini dell’Irpef e dell’Irap di tali operazioni, se effettuate a partire dal 2024, cioè dall’entrata in vigore della riforma dei redditi di lavoro autonomo con l’introduzione del noto principio di omnicomprensività, così come definita nella risposta all’interpello richiamato, rischia di creare effetti distorsivi del reddito, sia nell’anno di acquisto dei crediti, sia in quelli di utilizzo.

    Prima di entrare nel merito dell’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria è necessario precisare, però, che oggetto di chiarimenti era la rilevanza fiscale, o meno, dell’acquisto e del successivo utilizzo in compensazione, di crediti di imposta originati da bonus edilizi a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale degli stessi, da parte di uno studio professionale associato; detti crediti, si apprende nella risposta in commento, non originano da prestazioni professionali rese all’associazione ai suoi associati.

    Per l’Agenzia delle entrate, quindi, anche alla luce del nuovo principio di omni-comprensività, dal 2024 il valore nominale del credito d’imposta, acquisito ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo anche nell’ipotesi in cui oggetto dell’acquisto siano crediti non originati da prestazioni rese dallo studio associato.

    E tale concorso, nell’anno di acquisto del credito per il costo sostenuto dall'associazione, rileva interamente ai fini della determinazione del reddito realizzato mentre il valore nominale del credito assume rilievo, ai medesimi fini e come provento, ma nei periodi d’imposta successivi in cui l’acquirente utilizzerà il credito in compensazione (quindi in cinque o dieci rate).

    Tale conclusione è in linea con quanto già affermato in altra risposta delle Entrate (risposta n. 171/2025) che aveva a riferimento sempre un’associazione professionale e l’acquisto di un credito non correlato in alcun modo a prestazioni professionali svolte.

    Se l’obiettivo era assoggettare a tassazione il differenziale positivo realizzato dall’associato quale differenza fra il prezzo sostenuto per l’acquisto del credito e il valore nominale dello stesso, con tale interpretazione si rischia infatti di assoggettare a tassazione Irpef e Irap ben altre componenti.

    Peraltro, risulta evidente che nell’anno di acquisto del credito il reddito dell’associazione verrà intaccato sensibilmente e, quindi, ridotto di un importo pari al prezzo pagato, con importanti conseguenze, sia in tema di applicazione degli scaglioni IRPEF, sia di contribuzione previdenziale dei singoli associati, nonché di posizionamento Isa mentre, negli anni successivi di utilizzo il reddito dell’associazione, il reddito risulterà “gonfiato” a causa dell’inclusione fra i componenti positivo dell’intera rata di credito utilizzata in compensazione, con conseguenze diametralmente opposte, ma altrettanto illogiche, rispetto all’anno di acquisto del credito fiscale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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