Corrispettivi telematici, semplificazione rinviata e disciplina sanzionatoria rivista


  • La bozza di legge di bilancio 2021 proroga la semplificazione

    Slitta dal 1° gennaio prossimo al 1° luglio 2021, la semplificazione prevista per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per coloro che utilizzano sistemi evoluti di incasso. Sanzione al 90% dell’imposta dovuta se i dati non sono regolarmente memorizzati o trasmessi, anche nel caso di tardiva e/o infedele e/o omessa trasmissione.

    Queste alcune delle modifiche introdotte dalla bozza della manovra 2021 (legge di Bilancio 2021), depositata alle camere, in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, di cui all’art. 2 del d.lgs. 127/2015, che entreranno in vigore, salvo ulteriori modifiche che potranno intervenire nei vari passaggi parlamentari, a partire dal 1° gennaio prossimo.

    Come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa che accompagna l’articolato della bozza, sono previste modifiche ai commi 5, 5-bis e 6-ter, mentre risulta abrogato il comma 6 e viene previsto l’inserimento di un comma (2-bis) all’art. 6 del d.lgs. 471/1997 relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei dati.

    Preliminarmente, sempre nell’ambito dello scontrino elettronico è prevista una proroga (dall’1/01/2021 all’1/07/2021) della semplificazione, indicata dal comma 5-bis, del citato art. 2 del d.lgs. 127/2015, in caso di utilizzo di sistemi evoluti di incasso; come indicato dalla modifica, la proroga si lega ai “tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.”

    In relazione alla data ultima per la memorizzazione, il comma 5, del detto art. 2 viene integrato prevedendo che, la citata memorizzazione elettronica, di cui ai commi 1 e 2, e a richiesta del cliente, la consegna dei documenti (documento commerciale e/o fattura), deve essere effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

    Con riferimento al termine di invio, di cui al comma 6-ter, attualmente previsto nei dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, come stabilita dall’art. 6 del dpr 633/1972 (momento impositivo), viene disposta l’inapplicabilità delle sanzioni, anche di nuova introduzione (comma 2-bis, dell’art. 6 del d.lgs. 471/1997), se il contribuente, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, procede con la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini per l’esecuzione della liquidazione del tributo.

    Viene abortito il comma 6, dell’art. 2 citato che dispone l’applicazione delle sanzioni, di cui agli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del d.lgs. 471/1997 giacché, con l’inserimento del comma 2-bis, all’art. 6 del d.lgs. 471/1997 si prevede una nuova sanzione, determinata nella misura del 90% del tributo, qualora i corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, dovendo considerare tra le omissioni anche l’omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e l’omessa, tardiva e/o infedele trasmissione, tanto per ogni singola operazione che cumulativamente.

    La norma parla, in effetti, del 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, per “ciascuna operazione”, applicabile anche nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti informatici utilizzati mentre, se non si rilevano omesse annotazioni, per la non tempestiva richiesta di intervento di manutenzione o per l’omessa verificazione periodica degli strumenti, la sanzione applicabile, di natura amministrativa, varierà da euro 250 a euro 2.000.

    Se la violazione di omessa o tardiva trasmissione o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla liquidazione del tributo, si renderà applicabile la sanzione amministrativa pari a euro 100 per ogni trasmissione, con disapplicazione dell’art. 12 del d.lgs. 472/1997, mentre per la manomissione, salvo che il fatto costituisca reato, è disposta una sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro.

    Infine, la nuova sanzione, di cui al comma 2-bis, dell’art. 6 del d.lgs. 471/1997, si applicherà una sola volta, qualora, la trasmissione, per esempio, faccia seguito alla infedele memorizzazione, tenendo conto ulteriormente dell’impossibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso quando la violazione sarà già stata contestata. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)