Dal 1° gennaio 2025, correzione semplificata degli errori contabili non rilevanti, destinata anche a scongiurare l’invio eccessivo di dichiarazioni dei redditi integrative.
La correzione, però, deve essere eseguita prima che l’impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, con eccezione dei controlli formali, riguardanti gli elementi oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta.
Il legislatore interviene, come si evince dalla premessa dello schema di provvedimento contenente talune disposizioni correttive della riforma fiscale, in particolare quelle introdotte dal d.lgs. 192/2024, modificando l’art. 83 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), in tema di determinazione del reddito complessivo, e l’art. 5 del d.lgs. 446/1997 (IRAP), in tema di determinazione del valore della produzione netta.
Le nuove disposizioni si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2025.
In particolare, per i soggetti che assoggettano il proprio bilancio d’esercizio alla revisione legale, la correzione di errori contabili, diversi da quelli rilevanti, assume valenza se eseguita entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi (patrimoniali o reddituali) sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo, ma entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative.
Come indicato nella relazione illustrativa, le modifiche hanno per oggetto la riformulazione delle disposizioni che consentono, in presenza di determinate condizioni, il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili rilevata in bilancio, in applicazione delle regole contabili nazionali (OIC 29) e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS 8), con l’ambizioso obiettivo di avvicinare i valori fiscali a quelli civilistici.
I grandi gruppi imprenditoriali, soprattutto in relazione alle operazioni in corso alla fine dell’esercizio o che si concludono immediatamente prima della fine dell’esercizio, commettono errori nella contabilizzazione dei relativi componenti di reddito positivi e negativi (fase di “fast closing”) e questi errori risultano commessi, indifferentemente, sia a proprio danno sia a danno dell’erario e riguardano, generalmente, errori concernenti la competenza temporale e/o la quantificazione.
La procedura di correzione di questi errori, ai fini fiscali, richiedeva la presentazione di una notevole quantità di dichiarazioni dei redditi integrative, con conseguente applicazione, di volta in volta, delle relative sanzioni.
La novella legislativa propone, invece, il riconoscimento fiscale della correzione dell’errore non determinando effetti sanzionatori, circoscrivendo l’ambito applicativo e riducendo le potenziali aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.
Risultano esclusi dall’ambito di applicazione, però, gli errori definiti rilevanti, come individuati dall’OIC 29 e dallo IAS 8, con la conseguenza che per questa tipologia resta ferma la necessità di presentare le necessarie dichiarazioni integrative.
Peraltro, con riferimento agli errori non rilevanti, il riconoscimento avviene se le correzioni sono eseguite entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati (per esempio, costo iscritto erroneamente nell’anno 2024, la cui correzione risulta effettuata nel 2025) o entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali, in assenza dell’errore, avrebbero dovuto essere rilevati (per esempio, un costo non iscritto nell’anno 2024, la cui correzione risulta effettuata nel 2025).
Posto che le modifiche ai fini Irap sono estese anche alle banche, agli istituti finanziari e alle assicurazioni, resta esclusa la possibilità di dare rilevanza, ai fini di questo tributo regionale, alla correzione se è stato registrato un valore della produzione netto di segno opposto rispetto a quello determinato nel periodo d’imposta in cui è rilevata la correzione; per esempio, le ipotesi di errori di competenza, relativi ai costi o ricavi che sono stati erroneamente imputati in un periodo d’imposta in cui il valore della produzione netta è negativo, anziché in un periodo d’imposta nel quale il valore della produzione netta è positivo.
Infine, si dispone che la correzione deve avvenire prima della formale conoscenza o dell’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento riguardanti gli elementi patrimoniali e reddituali oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta, restando esclusi, dal novero di dette attività, le comunicazioni concernenti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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