Contributo straordinario per il caro bollette al via


  • Tutto pronto con la fissazione dei codici tributo

    Per il contributo straordinario contro il caro bollette sono stati recentemente approvati anche i relativi codici tributo e forniti i primi chiarimenti a cura dell’Agenzia delle entrate, con la conseguenza che le imprese obbligate potranno procedere con il relativo versamento.

    Con la recente risoluzione del 20 giugno 2022, n. 29/E , l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento del contributo straordinario contro l’aumento dei prezzi energetici, di cui all’art. 37 del D.L. 31 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

    Si tratta, rispettivamente, dei codici “2710”, per l’acconto del contributo straordinario, “2711”, per il saldo, “1939”, per gli interessi e “8939”, per le sanzioni; in sede di compilazione della delega F24 i detti codici devono essere esposti, come di consueto, nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, nel capo relativo all’anno di riferimento, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

    La norma richiamata in precedenza ha introdotto, per l’intero anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, a carico dei soggetti che esercitano in Italia, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono in Italia detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

    L’Agenzia delle Entrate, di conseguenza, con uno specifico provvedimento direttoriale (n. 221978 del 17/06/2022), ha definito gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo straordinario in esame, stabilendo che gli adempimenti dichiarativi devono essere assolti dai soggetti passivi con la dichiarazione IVA da presentare nel 2023, il contributo deve essere versato secondo le modalità ordinarie, di cui all’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e le eccedenze di versamento del contributo devono essere chieste tramite la dichiarazione Iva; in detti casi, i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto direttoriale del 22 novembre 2009.

    L’Agenzia delle Entrate con una recente risposta a un preciso quesito (FAQ del 20 giugno 2022) ha fornito alcune indicazioni sulla modalità di determinazione del contributo in commento confermando che lo stesso resta a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

    Il contributo straordinario, inoltre, è dovuto dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

    Come si evince dalla risposta fornita, sopra richiamata in linea di principio, la base imponibile del contributo, ai sensi del comma 2 del citato art. 37 è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

    Il successivo comma 3 dispone che, ai fini del calcolo degli anzidetti saldi, si deve assumere il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva, indicato nelle “Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva" (LIPE), riferite ai relativi periodi di riferimento.

    Per i soggetti passivi che liquidano l'Iva con periodicità trimestrale, invece, le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e di aprile 2022, rilevanti ai fini del calcolo dei saldi dei due periodi, non oggetto di autonoma comunicazione nelle comunicazioni (LIPE) trimestrali, concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all'ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell'Iva, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


    Pistoia