Con l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB), il contribuente è chiamato, comunque, a rispettare tutti gli obblighi contabili del regime applicato, l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei dati rilevanti ai fini degli indici di affidabilità fiscale (Isa), in aggiunta al pagamento delle imposte e compreso il rispetto delle rateazioni in corso, in presenza di debiti superiori alla soglia di 5.000 euro.
Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati, nonché quelli effettivi (circ. 18/E/2024 § 2.2.1) nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, relative ai periodi di imposta oggetto di concordato, ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del d.lgs. 13/2024.
Gli adempimenti posti in capo al contribuente non si esauriscono con l'accettazione della proposta poiché, nel biennio oggetto di concordato, i contribuenti sono, in ogni caso, tenuti a rispettare tutti gli obblighi contabili previsti dal regime applicato, a presentare la dichiarazione dei redditi e dell’Irap, nei casi in cui la presentazione risulti obbligatoria, e a comunicare i dati rilevanti ai fini Isa, ai sensi dell’art. 13 del medesimo provvedimento.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 13/2024, i contribuenti non possono essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del dpr 600/1973 ma la copertura indicata si applica fatto salvo che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33 del d.lgs. 13/2024 (circ. 9/E/2025 § 2).
Con l'attività istruttoria, non preclusa in via assoluta, quindi, l'Amministrazione può effettuare accessi, ispezioni, verifiche o l’invio di questionari anche per verificare omissioni e/o inadempienze che possono far scattare la decadenza dell’accordo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 del d.lgs. 13/2024 (per esempio, accessi con emersione di fattispecie penalmente rilevanti o con l’emersione di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente).
È noto che l’adesione è potenzialmente irrevocabile, ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del d.lgs. 13/2024, con la deroga relativa al biennio 2025/2026 che può essere revocata dal contribuente ma entro il termine di adesione (30 settembre 2025) anche in relazione a un mero ripensamento e, una volta aderito (circ. 9/E/2025 § 2), al fine vi verificare la correttezza del contribuente, l’Amministrazione finanziaria potrà effettuare controlli sulla presenza di debiti superiori a 5.000 euro (comma 2, art. 10) e sul regolare adempimento degli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi nel triennio precedente, nonché all’assenza di reati di natura penale-tributaria, penali o civili (comma 1, art. 11)
L'Agenzia delle Entrate potrà, a prescindere dalla cessazione o decadenza dell’accordo, procedere con qualsiasi forma di accertamento in materia di Iva (tributo non coperto dall’adesione), esercitare i poteri di accertamento sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo (redditi fondiari, redditi di lavoro dipendente, redditi di capitale, redditi diversi) e sviluppare le attività di controllo, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973; le citate tipologie di accertamento non rientrano, infatti, tra quelle individuate dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973.
Il contribuente, quindi, nonostante l’accordo deve rispettare puntualmente tutti gli obblighi, compresi quelli di versamento dell’imposte derivanti dall’adesione, ai sensi della lett. e) comma 1 dell’art. 22, che richiama il comma 2 dell’art. 12 del medesimo d.lgs. 13/2024, con la conseguenza che l'omesso versamento determina la decadenza quando emerge in seguito ai controlli automatizzati, di cui all'art. 36-bis del D.P.R.600/1973; la detta causa di decadenza, dopo il correttivo (art. 15 del d.lgs. 81/2025) non scatta, invece, (circ. 9/E/2025 § 1.1) se le imposte dovute sono versate, per l’ammontare complessivo (quindi, per intero) entro i sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, senza alcuna possibilità di beneficiare della rateazione, di cui all'art. 3-bis del d.lgs. 472/1997.
Una criticità, inoltre, riguarda la presenza di debiti superiori alla soglia di 5.000 euro, come cristallizzata al 31 dicembre del periodo d’imposta precedente a quello relativo al biennio di adesione, perché i debiti oggetto di rateazione o sospensione (giudiziale o amministrativa) non concorrono al limite ma fino a decadenza dei relativi benefici secondo le disposizioni specifiche, ai sensi del comma 2 dell’art. 10, che può avvenire anche a distanza di tempo.
Infine, occhio alla decadenza dall’accordo in presenza di violazioni accertate di non lieve entità, come individuate dal comma 2 dell’art. 22 del d.lgs. 13/2024; si pensi alla constatazione di violazioni che integrano reati tributari, alla mancata esibizione dei libri obbligatori o, addirittura, dalla mancata o infedele trasmissione dei corrispettivi, o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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