Comunità energetiche rinnovabili condizionate dall'intervento trainante


  • Niente fruizione del 110% senza un intervento trainante

    Superbonus del 110% per le comunità energetiche ma subordinato alla condizione che l’installazione degli impianti fotovoltaici sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti finalizzati all’efficientamento energetico (cappotto o riscaldamento) o alla prevenzione sismica (sismabonus).

    Questa la lettura dell’Agenzia delle entrate che, con un recente documento di prassi (risoluzione 18/E/2020) del 12 marzo scorso, ha fornito i necessari chiarimenti sulle configurazioni, di cui all’art. 42-bis del dl 162/2019, convertito con modifiche nella legge 8/2020 (comunità energetiche rinnovabili), anche per l’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020.

    Si ricorda che sul tema l’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020) aveva già precisato  che il 110% spetta anche alle “comunità energetiche rinnovabili”, costituite sia in forma di enti non commerciali sia da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, in aderenza a quanto sancito dall’art. 42-bis del dl 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020, limitatamente alle spese sostenute per impianti di fonte rinnovabile, gestiti dalle stesse comunità energetiche (circolare n. 24/E/2020 § 1).

    L’esercizio di impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili, costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni, di cui all’art. 42-bis del D.L. 162/2019, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale, in ossequio alle disposizioni contenute nel comma 16-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020.

    Per gli impianti di fonte rinnovabile, gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni, di cui all’art. 42-bis del dl 162/2019, la detrazione prevista dalla lettera h), comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

    Le citate "comunità energetiche rinnovabili", ai sensi del comma 16-ter dell'art. 119 del dl 34/2020, relativamente agli impianti che gestiscono, possono applicare anche le disposizioni del comma precedente (comma 5) e, pertanto, possono fruire del 110% sugli interventi "trainati", se effettuati congiuntamente ad interventi "trainanti".

    In tal caso, la detrazione maggiorata del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW rimane applicabile la detrazione stabilita dalla lettera h), comma 1 dell'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR) nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro, riferito all'intero impianto.

    Con il documento più recente (risoluzione 18/E/2021), l’Agenzia delle entrate ha, innanzitutto, inquadrato il soggetto giuridico autonomo della comunità di energia rinnovabile che si basa su una partecipazione aperta e volontaria, la cui finalità è quella di fornire benefici di natura ambientale, economica e sociale ai propri membri, rappresentati da persone fisiche, imprese, enti territoriali, amministrazioni pubbliche e autorità locali.

    Si ribadisce che la detrazione è quella prevista dall’art. 16-bis del dpr 917/1986, che a regime spetta nella misura del 50% e che tra i lavori agevolabili rientra l’installazione dei pannelli fotovoltaici, con la possibilità di ottenere anche la detrazione maggiorata del 110%, in quanto l’art. 16-ter dell’art. 119 richiama le disposizioni del precedente comma 5.

    La conseguenza è che la detta installazione, per impianti fino a 200 kW, a cura delle comunità energetiche costituite nella forma di enti non commerciali o condomini, rientra tra gli interventi destinati al 110%, da tarare su un ammontare non superiore a 48.000 euro o nel limite di spesa di 2.400 per ogni kW, da ripartire in cinque quote annuali, sempre che, e questa appare la vera limitazione, l’installazione in commento, compresa quella dei sistemi di accumulo, sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (cappotto, sostituzione impianto di riscaldamento e sisma bonus), di cui ai commi 1 o 4 dell’art. 119 del dl 34/2020.

    Infine, in relazione al trattamento fiscale delle somme erogate dal GSE, l’agenzia afferma che la “tariffa premio” non assume rilevanza reddituale alla stessa stregua delle componenti tariffarie, mentre il corrispettivo per la vendita dell’energia configura un reddito diverso da tassare, ai sensi della lett. i), comma 1 dell’art. 67 del dpr 917/1986, in relazione al fatto che il referente è certamente il condominio, che agisce tramite l’amministratore, ma formato di consumatori finali (condòmini) cui vengono attribuiti gli incentivi incassati. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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