Comunicazioni inviate lo scorso 30 novembre e relative al credito sui beni strumentali non acquisite dal MIMIT


  • La P.E.C. è stata rifiutata per casella piena

    Molti utenti, con grande stupore, hanno preso atto della mancata acquisizione delle comunicazioni inviate a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) entro lo scorso 30 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). L’invio deve, comunque, considerarsi eseguito tempestivamente sebbene sia opportuna archiviare le ricevute di invio, stante la possibile ulteriore richiesta di reinvio.

    Com’è noto era stato disposto l'invio della comunicazione dei dati sul credito d'imposta beni strumentali 2022 al MIMIT sino al 30 novembre 2023. 

    L’adempimento non costituiva condizione necessaria di accesso all’agevolazione ma nel caso di effettuazione della comunicazione, ai fini del monitoraggio si sono visti rifiutare la detta comunicazione per casella piena.

    La comunicazione doveva essere trasmessa entro il 30 novembre scorso e il modello di comunicazione doveva essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico a mezzo posta elettronica certificata  (P.E.C.) all’indirizzo mail: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it utilizzando lo schema disponibile on line nel sito ministeriale e approvato con il D.M. 6 ottobre 2021 (Allegato 1 ). 

    In caso di problemi tecnici, come chiarito sul sito ministeriale, il modello poteva essere inviato direttamente alla direzione sempre con utilizzo della posta elettronica certificata all’indirizzo: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it, risultata anch'essa piena.

    Si ricorda che il modello era composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni riguardanti gli  investimenti in beni materiali, di cui all’Allegato “A”  della legge n. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali, di cui all’Allegato “B” della legge n. 232/2016. 

    Con riferimento agli investimenti individuati nell'art. 1, commi da 1056 a 1058, della legge n. 178/2020, il modello di comunicazione doveva essere trasmesso “entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti”; di conseguenza, con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022, la detta comunicazione doveva essere presentata entro il 30 novembre 2023. 

    Si evidenzia ulteriormente che la detta comunicazione non costituisce presupposto per fruire dell’agevolazione.

    Il comma 5 dell’art. 1 del decreto, infatti, ha disposto chiaramente che l’invio del modello di comunicazione approvato con il decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal dicastero al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. 

    L’eventuale mancato invio del modello non determina, quindi, effetti preclusi sull’utilizzo del credito maturato e, in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, della corretta e puntuale applicazione della citata agevolazione. 

    La comunicazione era funzionale per l’acquisizione, a cura del dicastero competente, delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative (semplice monitoraggio).

    Il mancato invio, quindi, non genera una causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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