Compilazione dei modelli ISA per il periodo 2024 ad ampio raggio


  • Utilizzo necessario dei dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate

    Risulta necessaria la preventiva importazione delle variabili precalcolate, con la conseguenza che soltanto in presenza di cause di esclusione con obbligo di compilazione del modello, il contribuente può esimersi dall’acquisizione di queste variabili.

    Nel rispetto delle disposizioni relative anche al concordato preventivo biennale (CPB), anche i contribuenti che hanno aderito al patto con il Fisco per il biennio 2024/2025 devono procedere alla compilazione del modello, anche se valida ai fini meramente statistici.

    Queste le indicazioni fornite nell’ultimo paragrafo (§ 5) del recente documento di prassi (circ. n. 11/E/2025) dell’Agenzia delle entrate che ha eseguito una mera ricognizione della disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017, a tre giorni dalla prima scadenza di versamento delle imposte relative a tale annualità.

    Con riferimento, in particolare, alla necessaria compilazione dei modelli, l’agenzia ricorda alcune novità e, in merito alle cause di esclusione evidenzia, in linea con quanto disposto dalla stessa agenzia (provvedimento n. 131055/2025), che sono obbligati alla compilazione, sebbene ai soli fini statistici, gli esercenti attività professionali in forma di impresa come le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA).

    Si tratta, di fatto, delle attività relative agli studi di ingegneria (DK02U - ATECO 71.12.10), agli studi legali (DK04U - ATECO 69.10.10) ai servizi forniti da dottori commercialisti (DK05U – ATECO 69.20.01) e dagli esperti contabili (ATECO 69.20.03) nonché dai consulenti del lavoro (ATECO 69.20.04), degli studi di architettura (DK18U – ATECO 71.11.09), di progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici (ATECO 71.11.01) e di servizi veterinari (DK22U – ATECO 75.00.00), la cui compilazione si rende necessaria ai fini dell’acquisizione dei dati e delle informazioni ai fini di una futura elaborazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa).

    Una specifica indicazione è stata fornita per la compilazione dei righi da "F06" a "F09", relativamente alle esistenze iniziali e finali delle scorte, con la necessità di evitare l’indicazione dell’importo delle opere, forniture e servizi derivante (righi "F06" e "F07") derivante dalla valutazione delle rimanenze al costo e dell’imputazione dei corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, nonché l’importo calcolato in base alla percentuale di completamento (righi "F08" e "F09"), in ossequio, rispettivamente alle disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 93 e al comma 6 dell’art. 92 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), come recentemente modificati.

    L’agenzia ricorda la necessità, in merito alle variabili precalcolate, di eseguire la preventiva importazione del software di compilazione degli Isa, omettendo la detta importazione soltanto in presenza di obbligo di presentazione del modello ma di cause di esclusione, limitandosi alla mera compilazione dei dati presenti nel modello.

    Sul punto, infatti, l’agenzia (§ 5) ricorda, come da indicazioni già fornite (circolari numeri 16/E/2020 § 3 e 6/E/2021 § 3.2), che i contribuenti che risultano esclusi dall’applicazione Isa, ma che sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, possono evitare di acquisire le dette variabili precalcolate, limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso.

    Come prescritto dalle disposizioni specifiche del concordato preventivo biennale (art. 13 del d.lgs. 13/2024), nel biennio oggetto di adesione (per esempio, per il biennio 2024 /2025), i contribuenti restano obbligati, in ogni caso, a presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, e a rispettare gli ordinari obblighi contabili e, per quanto qui di interesse, a comunicare i dati Isa, con utilizzo del relativi modelli.

    L’Agenzia delle entrate (circ. n. 11/E/2025 § 5), pertanto, ribadisce che i contribuenti che hanno aderito al patto con il Fisco per i periodi d’imposta 2024 e 2025 non possono esimersi di acquisire le variabili precalcolate.

    Per questa tipologia di contribuenti, infatti, ancorché rilevi l’esclusione dall’applicazione degli Isa, stante il raggiungimento del massimo grado di affidabilità solo per effetto dell’adesione, e l’obbligo di sola presentazione del modello, resta comunque necessario procedere all’acquisizione dei dati precalcolati, come resi disponibili dall’agenzia, al fine di consentire la corretta costruzione della base dati degli Isa, che saranno applicati nelle annualità successive, e della metodologia del concordato preventivo (per il biennio 2025/2026 quella definita dal dm 28/04/2025), posta alla base delle proposte formulate nelle annualità successive al biennio. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     


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