Commercialisti pronti per il rilascio del visto di conformità per il 110%,


  • Superbonus 110%, tutto pronto per la cessione e sconto

    Dopo la consulenza e la pianificazione, di natura anche finanziaria, dei vari interventi edilizi, commercialisti pronti per il rilascio del “visto di conformità”. Per la cessione del credito d’imposta o per ottenere lo sconto in fattura, infatti, le disposizioni chiedono l’attestazione di conformità da apporre sul modello di comunicazione ad hoc.

    Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) hanno pubblicato un documento denominato “Il “superbonus” del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico” utile per eseguire la completa ricognizione necessaria ai fini dei relativi controlli per il corretto rilascio del visto di conformità, ai sensi degli articoli 119 e 121 del dl 34/21020, come convertito nella legge 77/2020.

    Si ricorda, innanzitutto, che il citato decreto (“Rilancio”), nell’ambito delle misure di sostegno all’economia, disposte per fronteggiare le difficoltà economiche e finanziarie connesse alla pandemia da COVID-19, con l’articolo 119, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici; per utilizzare la detrazione, il contribuente, però, deve aver eseguito gli interventi (trainati e trainanti) se si tratta di detrazione maggiorata o gli altri interventi sugli edifici in conformità alle norme urbanistiche e deve essere in possesso della documentazione (autorizzazioni, fatture, bonifici e quant’altro).

    Il citato art. 121 del dl 34/2020 ha disposto, in alternativa alla detrazione diretta e limitatamente alle spese sostenute nel biennio 2020/2021 per determinati interventi edilizi, la possibilità di  optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (o di sconto in fattura), anticipato dai fornitori che hanno eseguito gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, del credito corrispondente alla detrazione spettante e la norma, in tal caso, in aggiunta agli adempimenti richiesti, ha previsto l’ottenimento del visto di conformità (“visto leggero”), di cui all’art. 35 del d.lgs. 241/1997, da apporre sulla  comunicazione ad hoc (Agenzia delle entrate, provvedimenti n. 283847/2020 e n. 326047/2020) da inviare telematicamente alle Entrate

    Il visto di conformità, che si aggiunge all’asseverazione dei tecnici abilitati, deve essere rilasciato esclusivamente da soggetti abilitati, come i commercialisti e consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, con la conseguenza che questi professionisti devono porre estrema attenzione alla documentazione fornita dal contribuente. 

    Per tale motivo, ma anche per fornire un quadro complessivo dei controlli da eseguire, sono state predisposte, dal Consiglio nazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla relativa fondazione, due “check list” rispettivamente per l’efficienza energetica e per gli interventi per la riduzione del rischio sismico, stante anche la produzione di documenti diversi per i due interventi (si pensi alle asseverazioni, da una parte rilasciate da professionisti iscritti agli ordini e dall’altra da professionista iscritto al rispettivo ordine ma che ha partecipato alla progettazione o alla direzione dei lavori).

    Le check list sono sviluppate anche in formato editabile (word), individuano i soggetti beneficiari, le spese sostenute, l’ammontare del credito ceduto, andando in dettaglio sulle verifiche (titolo di detenzione, parti comuni, certificazioni, abilitazioni e autorizzazioni amministrative, documenti di spesa, tipologia degli interventi, asseverazioni e attestazioni per gli stati di avanzamento), sulle asseverazioni (con indicazione delle polizze assicurative) e sulle attestazioni finali (APE, contratto di cessione al GSE per l’energia non consumata e quant’altro).

    Infine, si evidenzia che le due check list sono accompagnate anche da alcune tabelle che individuano soglie e tipologie degli interventi (trainanti e trainati), con alcune annotazioni utili, come per esempio la possibilità che è possibile fruire della detrazione maggiorata non solo per la sostituzione del generatore di calore ma anche, nel rispetto delle soglie massime, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione, come i tubi, di emissione, come i sistemi scaldanti e di regolazione, come sonde, termostati e quant’altro, in aggiunta alle spese di smaltimento e bonifica degli impianti sostituiti. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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