Cessione di beni immateriali, come i crediti di carbonio, assorbiti dal reddito agrario ma fino a concorrenza dell’ammontare dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni realizzati nell’ambito di attività agricole principali e connesse, di cui all’art. 2135 c.c..
Non si deve tenere conto, ai fini della determinazione del “limite di agrarietà”, dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi (servizi agromeccanici, manutenzione giardini ed altre) e il detto limite deve essere determinato nell’anno di cessione dei beni e non nell’anno di produzione degli stessi.
Così la circolare n. 12/E dell’8 agosto scorso con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla recente riforma dell’imposizione diretta in tema di revisione della disciplina dei redditi fondiari e di aggiornamento delle banche dati catastali, di cui agli articoli 1 e 2 del d.lgs. 192/2024.
Il citato documento di prassi, quindi, interviene sulle novità in tema di esercizio delle attività agricole con particolare riferimento ai sistemi più evoluti di coltivazione (vertical farm, sky farm e colture idroponiche), nonché sulle possibilità di ricondurre a tassazione fondiaria alcuni elementi immateriali (come, per esempio, i crediti di carbonio ottenuti mediante cattura dell’anidride carbonica) e sull’aggiornamento, anche in modalità digitale, delle qualità e delle classi di coltura presenti in catasto.
Con riferimento alla produzione di vegetali con i citati sistemi evoluti di coltivazione all’interno di immobili censiti al catasto dei fabbricati, la lett. b-bis) del comma 2 del novellato art. 32 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) permette un riallineamento con le disposizioni civilistiche che considerano agricole le attività che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque (dolci, salmastre o marine), di cui al comma 2 dell’art. 2135 c.c..
Infatti, con l’art. 1 del d.lgs. 192/2024 sono state inserite, tra le attività produttrici di reddito agrario e nel rispetto di determinati limiti, o di reddito d’impresa, determinato in modalità forfetaria, oltre gli indicati limiti, le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate attraverso la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.
La citata lett. b-bis), quindi, riguarda le attività di produzione di vegetali che, in aggiunta a quelle effettuate in serra, di cui alla precedente lett. b) del medesimo articolo sono realizzate con i citati sistemi più evoluti di coltivazione, posti in essere all’interno di immobili censiti nel catasto fabbricati e rientranti in determinate categorie (C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10); la tassazione fondiaria, pertanto, si applica in presenza di attività dirette alla produzione di vegetali realizzate con i detti sistemi di coltivazione e poste in essere tramite l’utilizzo degli immobili come appena classificati.
Dopo l’emanazione dello specifico provvedimento interministeriale destinato all’introduzione di nuove classi e qualità di coltura, l’agenzia evidenzia che i redditi dominicale e agrario, determinati con il detto decreto, dovranno essere annotati in corrispondenza dell’immobile utilizzato per la produzione di vegetali.
I redditi agrari e dominicali delle colture innovative, peraltro, devono essere assoggettati alle rivalutazioni ordinarie, come previste legislativamente; si pensi alle rivalutazioni dell’80% e del 70%, previste dal comma 50 dell’art. 3 della legge 662/1996.
Il documento di prassi presenta alcune esemplificazioni ma è opportuno ricordare che, come le altre novità introdotte dal d.lgs. 192/2024, anche questa novità si è resa applicabile ai redditi prodotti a partire dall’anno 2024, per i soggetti solari, con la conseguenza che i chiarimenti in commento risultano rilevanti anche per la redazione delle dichiarazione dei redditi riferibili al detto periodo d’imposta.
L’agenzia ricorda, inoltre, (§ 2.2) che sono assorbiti dal reddito agrario anche i redditi derivanti dalla produzione di beni, sia materiali sia immateriali, derivanti da attività agricole contemplate nella lett. b-ter), in relazione a modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela ambientale; si tratta, in particolare, delle cessione di crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di anidride carbonica e debitamente certificati.
I corrispettivi, che il produttore agricolo realizza dalla cessione di crediti di carbonio o di beni analoghi, rientrano nel reddito agrario, determinato su base catastale, fino a concorrenza dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., ai sensi della citata lett. b-ter), comma 2 dell’art. 32 del D.P.R. 917/1986; oltre il citato “limite di agrarietà”, i corrispettivi dei detti crediti costituisce reddito d’impresa, da determinare anche forfetariamente (salvo diversa opzione) ai sensi del comma 3-ter dell’art. 56-bis del T.U.I.R., applicando all’ammontare dei corrispettivi delle cessioni, registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, il coefficiente di redditività del 25%.
Ai fini del calcolo di tale limite rilevano esclusivamente i corrispettivi delle cessioni di beni agricoli, con esclusione dei corrispettivi derivanti dall’esercizio di prestazioni di servizi, sebbene inquadrabili tra le attività agricole connesse, di cui al comma 3 dell’art. 2135 c.c. e il limite indicato deve essere determinato nell’anno di cessione dei detti beni e non nell’anno di produzione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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