Nell’ambito della cessione dei bonus edilizi a cura di un lavoratore autonomo, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, il valore nominale del credito di imposta acquisito e il corrispondente costo sostenuto, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Ma i crediti d'imposta, acquistati anteriormente al 2024, non hanno alcun rilievo ai fini reddituali e, di conseguenza, non sono da assoggettare a tassazione diretta e dell’Irap.
Così l’Agenzia delle entrate che, con la risposta all’interpello n. 6/2026, è intervenuta al fine di fornire chiarimenti sul trattamento tributario del differenziale derivante dalla cessione delle detrazioni maturate sui bonus edilizi, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell’art. 8 del d.lgs. 446/1997 (IRAP).
Una associazione professionale di dottori commercialisti e di avvocati ha precisato di avere acquistato, nel corso degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, crediti d'imposta originati da bonus edilizi (superbonus), di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale degli stessi; detti crediti, acquisiti da terzi, sono stati utilizzati dall'istante in compensazione per il pagamento di imposte, in più rate annuali, secondo la normativa vigente.
Posto che, fino almeno alla fine del 2023, il differenziale positivo determinato tra il valore nominale dei crediti acquistati e il corrispettivo d'acquisto versato deve ritenersi non costituente materia imponibile, ai fini dell’imposizione diretta e dalla tassazione Irap, alla luce della riforma della disciplina fiscale dei redditi di lavoro autonomo, di cui al d.lgs. 192/2024, che ha introdotto il noto “principio di onnicomprensività”, è stato chiesto se la modifica intervenuta comporti la tassazione (IRPEF e IRAP) del differenziale tra il valore nominale e il prezzo di acquisto dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi e se, in caso di risposta affermativa, tale trattamento debba essere ritenuto valido anche per i crediti d'imposta acquistati negli anni precedenti al 2024 (per esempio nel 2022 e 2023) i cui utilizzi in compensazione, però, sono avvenuti a partire dal 2024, in ossequio al piano di fruizione rateale previsto normativamente.
L’agenzia, con riferimento alla disciplina fiscale delle associazioni professionali, richiama i contenuti della lett. c), comma 3 dell’art. 5 del T.U.I.R., secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici; la detta assimilazione comporta, di fatto, che le associazioni professionali non possono svolgere alcuna attività d'impresa e che il proprio reddito imponibile è costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito, come indicate nell’art. 6 del T.U.I.R..
Pertanto, in assenza di una specifica disposizione, la rilevanza reddituale di tale differenziale deve essere ricercata nell’ambito di applicazione delle regole generali di tassazione del reddito, con la conseguenza che, con l'introduzione del principio di onnicomprensività nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo prodotto a decorrere dal 2024, per i crediti d'imposta acquisiti nel 2024 e 2025, il costo sostenuto dall'associazione rileva ai fini della determinazione del reddito prodotto in tali periodi d'imposta mentre il valore nominale del credito assume rilievo, ai medesimi fini, nei periodi di imposta successivi in cui il contribuente utilizza in compensazione le singole rate; ai fini Irap, la norma prevede che, ai fini della determinazione della base imponibile delle associazioni professionali, i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono come rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi, con la conseguenza che la base imponibile Irap coincide, di fatto, con quella determinata ai fini delle imposte sui redditi, fatta eccezione per l'indeducibilità, espressamente prevista, degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente.
Pertanto, nel rispetto del nuovo principio di onnicomprensività, il valore nominale del credito di imposta acquisito e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e i detti componenti risultano rilevanti anche ai fini del tributo regionale (IRAP), a decorrere dall'anno d'imposta 2024.
Infine, in relazione al secondo quesito posto, in linea con quanto già precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate (risposta n. 472/2023), viene precisato che i crediti d'imposta acquistati prima del 2024 non assumono alcuna rilevanza reddituale e non sono da assoggettare a tassazione, né ai fini Irpef né ai fini Irap. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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