Buoni poliennali del Tesoro per le banche che hanno esaurito il plafond fiscale per i bonus edilizi


  • Set documentale integrato per limitare la responsabilità solidale

    Per istituti di credito, intermediari finanziari e assicurazioni che non hanno più spazio per utilizzare i crediti da bonus edilizi legati al superbonus e acquistati si introduce la possibilità di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) con scadenza non inferiore a dieci anni ma a partire dal 2028.

    Questa l’ulteriore novità, tra le altre, introdotta dal disegno di legge di conversione del D.L. 11/2023 avente ad oggetto la cessione dei crediti, di cui all’art. 121 del D.L. 34/21020, originariamente composto di soli tre articoli.

    Preliminarmente, si conferma l’atteso allungamento del termine per la detrazione della detrazione maggiorata nella misura del 110% che dal 31 marzo prossimo si sposta al 30 settembre 2023, a condizione di aver eseguito (e attestato con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata) almeno il 30% dei lavori alla data del 30 settembre 2022; di fatto, la detrazione spetterà nella misura più alta (110%) per le spese sostenute ai corrispondenti lavori eseguiti alla data del 30 settembre prossimo.

    Come detto in apertura, per banche, intermediari finanziari e assicurazioni che non hanno più capienza fiscale per l’utilizzo dei crediti acquistati è stata disposta la possibilità, con un ulteriore nuovo comma all’art. 121 del D.L. 34/2020, cessionarie e limitatamente a quelli relativi agli interventi legati alla detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, fino al 31 dicembre 2022, di utilizzare i detti crediti (totalmente o in parte) per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) con scadenza non inferiore a dieci anni.

    La detta possibilità è prescritta per i detti soggetti iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del d.lgs. 385/1993 (TUB) e risulta autorizzata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti d’imposta sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e soltanto nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza nel medesimo anno, con primo utilizzo a partire dalle emissioni effettuate dal 1° gennaio 2028.

    Sono stati introdotti, poi, alcuni commi all’art. 121 del D.L. 34/2020, finalizzati a delimitare la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, in presenza di operazioni di cessione relative ai bonus indebitamente fruiti, tenendo comunque conto che il mancato possesso di parte della documentazione, come specificatamente indicata, non costituisce una causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario.

    Sul punto, soprattutto, viene modificato il set documentale con la conseguenza che sarà possibile ottenere una visura catastale storica dell’immobile oggetto degli interventi ed escludere la produzione di documenti relativi all’efficienza energetica, ove non richiesti dalle disposizioni vigenti, mentre sarà necessario ottenere le asseverazioni per la messa in sicurezza antisismica e il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in causa (impresa e committente).

    Si stabilisce, inoltre, che il blocco alle cessioni e allo sconto in fattura non si rende applicabile alle opzioni relative alle spese sostenute per fruire della detrazione maggiorata (superbonus) che in data anteriore al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) risulti già presentata la CILA, se riguardanti le parti comuni sia adottata la delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA e per gli interventi di demolizione e ricostruzione sia già presentata istanza di acquisizione del titolo abilitativo.

    Si stabilisce, altra novità, che le disposizioni in commento di esclusione dal blocco si applicano anche ai lavori eseguiti sugli immobili danneggiati dai terremoti successivi al 1° aprile 2009 e dall’alluvione nelle Marche, con conferma di esclusione anche per Iacp, Onlus e cooperative edilizie.

    Sparisce l’obbligo di detenere un preliminare registrato in data anteriore al 17 febbraio 2023, come previsto dall’attuale lett. c) del comma 3 dell’art. 2 del D.L. 11/2023 per evitare il blocco, sostituito con la data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo avente data anteriore a quella del 17 febbraio 2023.

    Infine, per gli interventi diversi dal superbonus e, in particolare, per quelli in edilizia libera si terrà conto, ai fini della verifica dell’inizio dei lavori, degli acconti versati fino al 16 fbbraio 2023 o di una dichiarazione sostitutiva o, in presenza di lavori non ancora iniziati, di un accordo vincolante; la presenza di tale accordo tra le parti deve essere attestata sia dal committente (cedente) sia dal prestatore (cessionario), con specifica dichiarazione sostitutiva. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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