Bonus sponsorizzazioni: in estremo ritardo la pubblicazione del decreto attuativo nella Gazzetta Ufficiale


  • Decreto di attuazione riferito al bonus del 50 delle spese sostenute nel 2020

    Pubblicato, con estremo ritardo (oltre un anno), nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento di attuazione per l’ottenimento del credito d'imposta per le spese di pubblicità e le sponsorizzazioni sportive. Il provvedimento, infatti, richiama gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie nel periodo tra l’1/07/2020 e il 31/12/2020 e prevede la presentazione di una apposita istanza entro e non oltre il 1° aprile scorso.

    Come anticipato, il dpcm 30/12/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17/11/2021 n. 274 e vigente dal prossimo 2 dicembre, attua le disposizioni, di cui all’art. 81 del dl 14/08/2020 n. 104, convertito nella legge 126/2020, che dispone il riconoscimento di un credito d’imposta a favore di soggetti che eseguono investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti delle leghe, delle associazioni e delle società sportive (si veda ItaliaOggi del 17/12/2020 e del 27/02/2021)

    Si riferimento alle spese per le campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, sostenute da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche e paralimpiche ovvero di società sportive professionistiche e associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti nelle discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

    Il citato art. 81 del dl 104/2020 riconosce, su tali investimenti, un credito d'imposta, sulle spese sostenute dall'1/07/2020 al 31/12/2020, nella misura pari al 50% di tali investimenti ma nel limite delle risorse disponibili.

    Con il provvedimento indicato (dpcm 30/12/2020), pubblicato a suo tempo sul sito del Dipartimento per lo sport (ma soltanto lo scorso 17/11 in gazzetta), sono state definite le disposizioni che prevedono la necessità di presentare una specifica istanza entro l’1/04/2021, utilizzando la modulistica allegata al citato decreto, inoltrando le domande all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ufficiosport@pec.governo.it e all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (mail): servizioprimo.sport@governo.it.
    Le spese sostenute devono risultare da una specifica attestazione rilasciata, alternativamente, dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale ovvero da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro o da un responsabile del centro di assistenza fiscale (RAF) e la domanda deve contenere tutti gli elementi identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese ammesse e dei soggetti che hanno ricevuto l’investimento, nonché l’ammontare dell’investimento, la durata della prestazione, l’oggetto della campagna pubblicitaria, l’attestazione delle spese sostenute, l’ammontare del contributo richiesto, la certificazione del soggetto interessato o della federazione sportiva di riferimento, il certificato di iscrizione al CONI, per associazioni e società sportive, e una dichiarazione sostitutiva del destinatario dell’investimento che attesti la consistenza dei ricavi.

    Entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione delle istanze (1/04/2021), termine ormai abbondantemente scaduto, il dipartimento per lo sport doveva comunicare l’esito positivo ai beneficiari e pubblicare, on line, l’elenco dei fruitori; elenco provvisorio dei beneficiari che è stato pubblicato sul sito web lo scorso 12 ottobre.

    Infine, si evidenzia che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive, fino alla utilizzazione completa ed è utilizzabile in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, tramite i canali telematici, con utilizzo della delega F24, pena lo scarto del versamento, nei limiti dell’importo concesso; in presenza di elementi non veritieri nelle istanze o in presenza di attestazioni false, il credito d’imposta è revocato e/o rideterminato. fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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