Bonus mobili con soglia incrementata a 8.000 euro per il 2023


  • Triplice intervento sui bonus edilizi dalla legge di bilancio 2023

    Triplice intervento con la Legge di Bilancio 2023. Bonus mobili per il 2023 con ammontare della soglia di spesa fissata a 8.000 euro su cui applicare la detrazione, in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia, in luogo degli attuali 5.000 euro. La detrazione maggiorata del 110% (superbonus) spetta, nel rispetto dei limiti e condizioni attualmente presenti, anche per gli interventi realizzati in aree o strutture non pertinenziali di taluni enti, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili dove sono stati eseguiti gli interventi trainanti di efficientamento o antisismici. detrazione del 50% dell'Iva sostenuta per l'acquisto di unità residenziali di classe energetica A o B.

    Bonus mobili. Il primo intervento riguarda l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, aventi determinate caratteristiche, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, cui spetta una detrazione Irpef del 50%, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del dl 63/2013; si tratta del noto “bonus mobili", fruibile per le spese sostenute dal 6/06/2013 al 31/12/2024, ai sensi del comma 37 dell’art. 1 della legge 234/2021.

    Sono interessati all'agevolazione soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, di cui all' art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 29/E/2013 § 3.1).

    Il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione attualmente è sceso, per le spese sostenute nell'anno 2022, da 16.000 a 10.000 euro mentre, per gli anni 2023 e 2024, il limite è stato ulteriormente ridotto a 5.000 euro, ai sensi del citato comma 37, art. 1 della legge 234/2021.

    La detrazione, nella misura del 50%, deve essere calcolata, prima della modifica in commento, su un importo massimo di spesa pari a 10.000 euro fino al 31/12/2020, 16.000 euro dall'1/01/2021 al 31/12/2021, 10.000 euro dall'1/01/2022 al 31.12.2022 e di 5.000 euro dall'1/01/2023 al 31/12/2024, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

    Il limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (Agenzia delle Entrate, circolare n. 29/e/2013).
    Con la modifica indicata, per l’anno 2023, invece, l’importo massimo di spesa non scende a 5.000, come dall’anno successivo (2024), ma viene fissato in euro 8.000.

    Fotovoltaico. Con l’introduzione del comma 7-bis nell’art. 119 del dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, si stabilisce che la detrazione prevista dal comma 5 del detto articolo (superbonus), ovvero gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici trainati dagli interventi di efficientamento e antisismici, eseguiti a cura dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all'articolo 10 del dlgs 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV), iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della n. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 7 della legge 383/2020, di cui alla lettera d-bis) del comma 9 del medesimo art. 119 spetta anche se i lavori sono realizzati in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove risultano realizzati gli interventi trainanti indicati, di cui ai commi 1 e 4, sempre che gli stessi siano collocati in edifici siti in centri storici e soggetti ai vincoli, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 136 e del comma 1 dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004.

    Inoltre, fermo restando il limite di spesa indicato dal comma 10-bis, per i detti interventi, si applica l’aliquota del 110% fino alla soglia di 200 chilowatt.

    Iva su unità residenziali. Ai fini della determinazione dell’Irpef, per le persone fisiche è possibile portare in detrazione, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva per l’acquisto, eseguito entro il 31/12/2023, di unità immobiliari abitative, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

    La detta detrazione deve essere ripartita in dieci quote di pari ammontare, a partire dal periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, e, ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, non si devono considerare le unità immobiliari alla cui produzione o al cui scambio (immobili merce) è effettivamente diretta l’attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente quali immobili strumentali per l’esercizio della propria attività d’impresa. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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