Bonus facciate e sconto sul corrispettivo su ciascuna fattura anche se parziale


  • La scelta dello sconto, se contrattualizzata, può essere fruita anche in presenza di fattura errata

    Nel caso di interventi edilizi, lo sconto sul corrispettivo deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura, anche in presenza di uno sconto parziale, indicando in ciascuna di esse l'esatto ammontare dello sconto concesso.

    E se lo sconto viene erroneamente indicato nella fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo, è possibile optare per lo sconto con riferimento all’intera spesa sostenuta purché il fruitore possa dimostrare che l'opzione sia stata concordata contrattualmente, il contratto disciplini le modalità di fatturazione delle somme ricevute e gli importi corrisposti siano riconciliabili con un mero esame congiunto dell'accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti, se presenti.

    Così l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 247 dello scorso 8 marzo, è intervenuta fornendo delucidazioni in merito a una fattispecie concernente l’applicazione dello sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, relativamente a un intervento di bonus facciate, di cui ai commi 219 e 220, dell’art. 1 della legge 160/2019.

    L'istante ha precisato, in particolare, di avere eseguito un intervento edilizio volto al recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti nel corso del 2021, agevolabile con la detrazione del 90%.

    La  società  committente  ha  convenuto  di  optare  per  l'applicazione dello sconto in fattura a, ai sensi dell'articolo 121 dl 34/2020; sconto che il prestatore poteva recuperare come credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.

    Pertanto, l’istante ha emesso una fattura pari al 10% del corrispettivo complessivo e una successiva fattura per il residuo 90%, applicando l’intero sconto, come concordato tra le parti; in particolare viene affermato che, dopo aver indicato nella fattura a saldo l’importo complessivo dell’intervento eseguito (ovvero il 100% del dovuto) e scaricato l’acconto ricevuto (pari al 10%), ha applicato lo sconto del 90% indicando zero come netto a pagare.

    L'istante  ha  poi comunicato di aver optato per la cessione del credito a una banca e che il revisore legale del cessionario, in sede di verifica del credito, ha sollevato perplessità in relazione al detto operato, dichiarando che, avendo applicato lo sconto soltanto sulle sole fatture di saldo, non risulterebbe possibile procedere con la validazione delle fatture in quanto non rispondenti alle modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate in un preciso documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E/2022); lo stesso revisore richiama la nota n. 18 della citata circolare, secondo la quale, con riferimento all’esercizio dell’opzione, evidenzia che lo sconto in fattura deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura, anche in caso di sconto parziale, mentre la restante parte deve essere pagata con il bonifico parlante.

    Pertanto, stante le eccezioni indicate, l'istante ha chiesto un parere in merito alla soluzione interpretativa più corretta da applicare al caso prospettato, a tutela del diritto soggettivo della scrivente.

    L'Agenzia delle Entrate, nella risposta, ha precisato che lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura, anche in caso di sconto parziale, indicando in ciascuna di esse l'esatto ammontare dello sconto concesso; nel caso in cui il corrispettivo dovuto sia stato indicato nella fattura, senza esporre lo sconto, il fornitore non ha titolo per maturare il credito d'imposta, poiché lo sconto non trova riscontro in fattura.

    In presenza di lavori agevolabili addebitati con più documenti di spesa distinti, se lo sconto sul corrispettivo è stato erroneamente rappresentato nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo, resta possibile optare per lo sconto con riguardo a tutta la spesa sostenuta, qualora si possa dimostrare che l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente, sempre che il contratto disciplini le modalità di fatturazione delle somme corrisposte e gli importi corrisposti siano riconciliabili, mediante l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e, ove presenti, dei bonifici parlanti.

    Al fine di consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario, inoltre, che nella fattura a saldo sia indicato l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante e l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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