Bonus edilizio del 50% per gli interventi eseguiti dai proprietari o dai titolari di diritti reali sull’unità adibita ad abitazione principale


  • Riduzione al 36% per gli immobili diversi dall'abitazione principale

    Per le spese relative agli interventi di recupero edilizio, sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, la detrazione era stata ridotta al 30%, fissando il limite di spesa su cui calcolare la detrazione a 48.000 euro per unità immobiliare.

    La legge di bilancio per l'anno 2026, però, ha prorogato anche per l'anno 2026 le aliquote stabilite per il 2025 in relazione ai detti interventi, confermando l’aliquota del 50% per quelli eseguiti dai proprietari o dai titolari di diritti reali sull’unità adibita ad abitazione principale e del 36% per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

    Con il comma 22 dell’art. 1 della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) il legislatore è intervenuto per rimodulare i bonus edilizi, dal bonus casa al sisma-bonus, confermando le aliquote e le soglie del 2025 e la fruibilità del bonus mobili.

    Il legislatore ha previsto una disciplina speciale per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027, differenziata in relazione alla destinazione dell’immobile poiché ha previsto che, per gli interventi eseguiti, dai proprietari o titolari di diritti reali, sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota è incrementata al 50% per le spese del 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, fissando a 96.000 euro la soglia su cui calcolare le dette detrazioni.

    Per gli interventi relativi al recupero edilizio (bonus casa) eseguiti e sostenuti nel 2026 è stata confermata la detrazione del 50% per l'abitazione principale e del  36% per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale) con una soglia a 96.000 euro.

    La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) nel biennio scende al 36% per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e al 30% per gli immobili diversi ma il comma 22 dell’art. 1 della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha esteso, alle spese sostenute nel 2026, le aliquote che erano previste per l'anno 2025.

    Le detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio sismico confermano il passaggio da un sistema incentivante, tarato sulle percentuali fino all’85%, a un sistema a regime in linea con le altre detrazioni edilizie (36% e 30%); la conseguenza, quindi, è che sia per l’ecobonus sia per il sisma-bonus del 2026 le percentuali sono fissate al 50% per l'abitazione principale e al 36% per gli altri immobili  ovvero quelli diversi dall'abitazione principale.

    Per tutto il 2026 resta fruibile la detrazione per l’acquisto di mobili e arredi (bonus mobili) stante il fatto che la legge di bilancio 2026 ha prorogato di un anno la detrazione IRPEF, con il solito vincolo che gli acquisti siano collegati ai lavori di recupero edilizio, mantenendo invariati aliquota, tetto di spesa e durata dello sconto.

    Il citato comma 22, infatti, agisce sul comma 2 dell’art. 16 del D.L. 63/2013 confermando la detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2026, da ripartire obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.

    La spesa massima agevolabile, anche per il 2026, resta fissata a 5.000 euro, per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, con una detrazione potenziale pari a 2.500 euro ovvero a 250 euro l’anno per dieci anni; il limite è attribuito per ogni singolo immobile e possono fruire del detto bonus esclusivamente i contribuenti che sostengono e detraggono spese per interventi di recupero edilizio sull’immobile cui gli arredi sono destinati, con la necessità che l’intervento di recupero edilizio risulti iniziato in un arco temporale predefinito (in tal caso, dal 1° gennaio 2025) e che il contribuente sia lo stesso soggetto che fruisce della detrazione per i lavori, restando esclusi gli acquisti non collegati a cantieri edilizi agevolati anche se finalizzati all’arredo di immobili abitativi.

    Restano tassative le modalità di effettuazione dei pagamenti per ogni tipologia di intervento (bonifico parlante o carte di credito o debito o altre modalità consentite), con esclusione di contanti e assegni, dovendo anche conservare le fatture e le ricevute di pagamento indicanti natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquistati.

    Infine, le detrazioni devono essere ripartite obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo, da scomputare dall'imposta lorda, la prima, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e le restanti, rispettivamente, nelle dichiarazioni dei redditi successive. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


    Pistoia