Bonus casa, attenzione alle cessioni in famiglia


  • Pagamento del credito necessario anche tra familiari

    Cedere il credito d’imposta concesso per i bonus edilizi ad un familiare o ad altro soggetto terzo, senza poi ricevere il correlato corrispettivo, rischia di far saltare gli effetti del trasferimento del credito. L’unica casistica che permette di eludere la fase del pagamento si realizza quando è lo stesso familiare a fornire la liquidità necessaria al cedente per il sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione.

    E’ opportuno ricordare che grazie a quanto stabilito dagli articoli 119 e 121 del decreto rilancio (dl 34/2020), relativamente alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 (e 2022 solo per gli interventi relativi al c.d. superbonus 110%) per alcune tipologie di interventi che danno diritto alle detrazioni per bonus edilizi, i beneficiari, in alternativa alla fruizione diretta hanno la possibilità di utilizzare di due modalità alternative.

    I beneficiari, infatti, in luogo della detrazione possono optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura), oppure per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

    Come indicato dall’Agenzia delle entrate nel provvedimento attuativo (n. 283847/2020), l’esercizio dell’opzione, sia per lo sconto in fattura, sia per la cessione, si manifesta inviando all’agenzia stessa il modello di comunicazione predisposto (si veda, ItaliaOggi del 24/02/2020); la redazione e trasmissione del modello, per stessa ammissione dell’agenzia, però non deve essere considerata una vera e propria cessione del credito, stante il fatto che il modello è necessario soprattutto per il monitoraggio da parte della stessa amministrazione finanziaria.

    Si ritiene, però, che detto adempimento non sia l’unico necessario per formalizzare il trasferimento del credito da cedente a cessionario poiché, relativamente all’operazione di cessione, si sottintende che vi sia un contratto sottoscritto tra cedente e cessionario o, quantomeno, un prezzo di cessione.

    Sebbene l’articolo 1260 del codice civile, che disciplina i trasferimenti dei crediti, disponga che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito” si ritiene che per blindare la cessione sia indispensabile che vi sia il pagamento del prezzo, quindi il passaggio monetario da cessionario a cedente.

    Questo in realtà accade naturalmente quando il beneficiario effettua il trasferimento del credito nei confronti di soggetti terzi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

    La fattispecie ricorrente, però, è quella che può realizzarsi all’interno di un nucleo familiare nel caso in cui il contribuente beneficiario risulti impossibilitato alla detrazione del bonus perché incapiente o percettore di redditi soggetti ad imposte sostitutive che, per loro natura, non consentono detrazioni (no tax area, forfettario e quant’altro).

    In tal caso per “salvare” e fruire la detrazione è possibile che si strutturi una cessione all’interno del nucleo trasferendo il credito ad un familiare con capienza fiscale.

    Si ritiene che per rendere la cessione non opponibile a terzi, agenzia delle entrate in primis, sia indispensabile che il cessionario corrisponda al cedente il prezzo del credito e, ovviamente, l’importo della transazione non corrisponderà al valore nominale del credito ma al valore attualizzato dello stesso, stante la possibilità per il cessionario di poter trasferire ulteriormente lo stesso, per esempio, al proprio istituto di credito che, a sua volta, attualizzerà lo stesso.

    Come anticipato l’unico caso in cui non vi è necessità di corrispondere il prezzo della cessione è quando a fornire la provvista sia lo stesso cessionario.

    Come indicato a suo tempo anche dall’Agenzia delle entrate (risposta n. 298/2019), quando il beneficiario si trova in situazione di incapienza nell’anno che precede quello di sostenimento delle spese, lo stesso può ricorrere alla cessione del credito d’imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     

     

     

     


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