Bonus 110% doppio salto di classe energetica


  • Necessario l'avanzamento almeno al massimo delle classi

    Doppio salto di classe energetica per fruire del 110%. E’ necessario migliorare l’immobile di almeno due classi energetiche, certificate con l’attestazione di prestazione energetica (A.P.E.), salvo il caso in cui l’edificio sia soggetto a vincoli delle belle arti o gli interventi siano vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali. Asseverazione obbligatoria per congruità delle spese e rispetto dei requisiti.

    L’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, in particolare al comma 3, richiede il rispetto dei requisiti minimi prescritti dai decreti, di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 dovendo assicurare, anche congiuntamente con gli altri interventi, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

    Il citato comma 3, per gli interventi indicati al comma 1 e 2, dell’art. 119 richiamato, richiede che il miglioramento risulti dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’art. 6 del d.lgs. 192/2005, ottenuto “prima e dopo” l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella modalità di “dichiarazione asseverata”; si ricorda che l’A.P.E. è un documento indicante le caratteristiche energetiche di edifici o di unità immobiliari, previsto, a partire dal 2013, all'art. 6 del  d.lgs. 192/2005 e che svolge la funzione di favorire la valutazione, in riferimento alla prestazione energetica degli immobili, della convenienza economica all'acquisto e alla locazione, da parte dell'utente finale e può essere redatta per l'intero edificio per la singola unità immobiliare.

    Il comma 4, dell’art. 4 del dm 26/06/2015 indica le informazioni da riportare obbligatoriamente a pena di invalidità dello stesso e la mancanza di anche una sola delle informazioni richieste determina l'invalidità del documento, tenendo conto che in tale attestazione devono essere riportate le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

    Quindi, per la fruibilità della detrazione maggiorata del 110%, il beneficiario deve ottenere il detto documento, sia anteriormente sia dopo gli interventi eseguiti, con dichiarazione asseverata da parte di un professionista tecnico (ingegnere, architetto, geometra o altro).

    Il comma 13, dell’art. 119 richiede, inoltre, una specifica asseverazione, da trasmettere in copia e in via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) che attesti la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

    Il medesimo comma dispone che per gli interventi antisismici è necessario ottenere anche una attestazione asseverata da professionisti tecnici incaricati alla progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze.

    I professionisti, anche in tal caso, devono essere iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza e, anche in tal caso, devono attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

    Le asseverazioni indicate, e distinte, ai sensi del nuovo comma 13-bis, dell’art. 119 devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, alle condizioni e nei limiti indicati dall’art. 121 del dl 34/2020, ai fini del trasferimento della detrazione.

    L’asseverazione deve attestare i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione, sulla base dei modelli e delle istruzioni individuate dal provvedimento del Ministero dello sviluppo economico del 3/08/2020 (“decreto asseverazioni”), mentre, per la “congruità” delle spese sostenute, il tecnico deve far riferimento ai prezzari determinati del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’Ambiente e delle Infrastrutture del 6/08/2020 (“decreto requisiti”).

    Pertanto, una prima asseverazione riguarda il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 14 del dl 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (asseverazione iniziale e conclusiva), una seconda, introdotta dal comma 13, lettera a), dell’art. 119, riguarda la congruità del progetto, l’effettiva realizzazione e la congruità delle spese e, eventualmente, una terza, ai sensi della lettera b), del citato art. 13, che riguarda i lavori antisismici, relativamente ai lavori delle strutture e al collaudo statico. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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