Bilanci prorogati al 30 giugno 2017


  • Possibile lo slittamento del termine per l'approvazione

    Le recenti modifiche introdotte dal legislatore sulla struttura dei nuovi bilanci delle società, introdotte a partire dai rendiconti dell’esercizio 2016, permette certamente lo slittamento del termine di approvazione di questi ultimi. Quindi, per effetto delle “particolari esigenze”, gli amministratori potranno far approvare il documento entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, se detto termine è stato inserito negli atti costitutivi e/o negli statuti sociali.
    Queste le conclusioni cui è pervenuta la Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), presieduta dal Prof. Capodaglio, con riferimento alla nuova modalità di redazione dei bilanci (iscrizione diversa di taluni valori, micro imprese, rendiconto finanziario e quant’altro) e sulla base delle disposizioni attualmente vigenti.
    E’ stato evidenziato, innanzitutto, che la presenza delle nuove disposizioni, introdotte dal d.lgs. 139/2015, che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE, può rappresentare, infatti, una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016, da parte dell’assemblea dei soci, in presenza di un’espressa previsione statutaria, stante il fatto che il provvedimento richiamato, approvato in data 18/08/2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4/09/2015 n. 205, ai sensi dell’art. 12 “disposizioni finali, transitorie” del decreto medesimo, si rende applicabile a partire dai bilanci che hanno inizio all’1/1/2016 e che chiudono, perciò, il proprio periodo amministrativo il 31/12/2016.
    Inoltre, il comma 3, del citato art. 12 ha disposto, come indicato dalla commissione, che l’“Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto” e, di conseguenza, tale organo ha adottato e rinnovato venti principi contabili in data 22/12/2016.
    La situazione, peraltro, appare ancor più complessa per il mancato coordinamento con le disposizioni fiscali, senza il quale, per la determinazione delle imposte correnti e della fiscalità differita, si dovrà necessariamente fare ricorso al doppio binario, tenendo conto che sarebbe oltremodo opportuno eliminare l’attuale e differente impostazione fiscale tra i soggetti IAS adopter e OIC adopter, poiché come testualmente evidenziato “le intervenute modifiche ai criteri legali di redazione del bilancio hanno grandemente ridotto le iniziali differenze tra i due impianti contabili” e che, la pubblicazione delle norme per il coordinamento con la disciplina fiscale potrebbe, in aggiunta, potrebbero necessitare di ulteriori sforzi interpretativi.
    Sul tema, si rende necessario ricordare, infatti, che il comma 2, dell’art. 2364 c.c. dispone che lo statuto sociale può prevedere che l’approvazione del bilancio delle società per azioni, e di conseguenza anche delle società a responsabilità limitata, ai sensi del comma 1, dell’art. 2478-bis c.c., può avvenire entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, invece che entro centoventi giorni, qualora “lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.
    Quindi, in conclusione, il consiglio del CNDCEC ritiene che, qualora ricorra l’altra sopra richiamata condizione (previsione statutaria), si possano considerare sussistenti le particolari esigenze relative alla struttura della società e, quindi, si possa fare ricorso alla previsione, di cui agli articoli 2364 e art. 2478-bis c.c. citati, al fine di differire l’approvazione del bilancio, utilizzando il maggior termine, previsto dalle disposizioni vigenti per l’approvazione del bilancio e fissato in centottanta giorni, in luogo di quello ordinario fissato in centoventi giorni, dalla chiusura dell’esercizio sociale. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI - (riproduzione riservata).

     


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