Bilanci 2021 con possibile proroga del termine di approvazione


  • Pandemia e conflitto richiedono un maggior tempo per le valutazioni

    Bilanci 2021 verso la proroga del termine per la relativa approvazione. Il perdurare dello stato di emergenza fino al 31/03/2022 e le difficoltà interpretative di alcune disposizioni di natura fiscale, che incidono comunque sulla apposizione dei valori in bilancio, dovrebbero far ripensare l’esecutivo a concedere, in via generalizzata e senza obbligo di specifiche giustificazioni, una proroga del termine per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali al 30 giugno prossimo (entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale).

    Verrebbe così riproposto anche per i bilanci 2021 uno scenario simile a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 106 del dl 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27, con la proroga del termine finale di convocazione dell'assemblea ordinaria a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (cosiddetto “termine lungo”).

    Preliminarmente, infatti, si ricorda che il comma 1, dell’art. 3 del dl 228/2021 (decreto “Milleproroghe”), convertito nella legge 15/2022 ha prorogato il termine, di cui al comma 7 dell’art. 106 del dl 18/2020 prevedendo la possibilità di svolgere le assemblee a distanza, a prescindere dalle previsioni statutarie, per le assemblee tenute (non convocate) entro il prossimo 31 luglio mentre non è stato prorogato il comma 1, dell’art. 106 del dl 18/2020 convertito che consentiva la deroga a quanto disposto dal comma 2, dell’art. 2364 c.c. (per spa e sapa) e comma 2 dell’art. 2478-bis c.c. (per le srl), o alle diverse clausole statutarie, di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31/12/2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

    Di conseguenza, allo stato attuale, il bilancio chiuso al 31/12/2021 deve essere approvato con utilizzo del maggior termine (180 in luogo dei 120 giorni) soltanto in presenza delle condizioni indicate dal citato comma 2 dell’art. 21364 c.c. e dal comma 2 dell’art. 2478-bis c.c..

    Il ripensamento dell’esecutivo è dovuto anche alla richiesta formulata dal Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC) che ha evidenziato come la proroga dell’approvazione dei bilanci stessa debba ritenersi “applicabile in ogni caso” ancorché non sussistano le “particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società” previste dalla disciplina ordinaria “per consentire” alle società di determinare i dati di bilancio in modo da fornire un'informativa più attendibile».

    L’ufficializzazione della proroga dovrebbe avvenire (secondo quanto risulta a ItaliaOggi) tramite la risposta del Ministero dell’economia e delle finanze ad un’interrogazione parlamentare a firma degli on. Aprile e Trano che si terrà oggi pomeriggio alla Camera.

    Anche se giunta fuori tempo massimo, la proroga dell’approvazione dei bilanci è destinata a essere comunque accolta favorevolmente, sia dalle imprese che dai professionisti che le assistono.

    Oltre alle problematiche interpretative relative ad alcune disposizioni che impattano sui conti 2021, fra queste le previsioni dettate dai commi 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) in tema di rivalutazione dei marchi e dell’avviamento, questi primi mesi del 2022 sono caratterizzati da uno scenario economico di assoluta incertezza che rendono davvero difficile fare previsioni attendibili, con la necessità di eseguire le necessarie valutazioni con estrema prudenza.

    Si aggiunga, alla detta situazione, la rinnovata possibilità di procedere con  la rivalutazione dei beni d’impresa e di sospendere la contabilizzazione degli ammortamenti, nonché la possibile inapplicabilità delle previsioni civilistiche in materia di perdite del capitale sociale, in relazione alla rilevazione di perdite, e la proroga della moratoria di mutui e leasing.

    L’ulteriore e serio problema, peraltro, riguarda anche la disciplina sulla “continuità aziendale”, giacché il legislatore ha introdotto specifiche norme transitorie destinate a neutralizzare gli effetti della crisi pandemica ma limitatamente ai bilanci degli esercizi 2019 e 2020, non riproponendo tali norme con riferimento all’esercizio 2021.

    Nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura, quindi, occorre anche far riferimento alle ordinarie disposizioni, di cui all’art. 2423-bis, comma 1 n. 1 e al documento OIC 11, con particolare attenzione alla predisposizione e, quindi, all’informativa da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


    Pistoia