Per banche e assicurazioni le svalutazioni dei crediti verso la propria clientela devono essere assunte al netto delle rivalutazioni


  • La rilevazione determina l’immediata deduzione di oneri futuri

    Per banche e assicurazioni le svalutazioni dei crediti verso la propria clientela per perdite attese devono essere assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio.

    Di conseguenza, la rilevazione di dette svalutazioni determina l’immediata deduzione di oneri futuri.

    Così l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 24 giugno 2026 n. 24/E, è intervenuta per fornire precisi chiarimenti in merito a quanto disposto dal comma 56 dell’art. 1 della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) concernente, appunto, la deducibilità delle svalutazioni dei crediti della clientela per perdite attese.

    La norma richiamata ha modificato il regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti, stabilendo che la deduzione avvenga in quote costanti per cinque anni ovvero nell'esercizio in cui la svalutazione è iscritta a bilancio e i quattro successivi.

    Sotto il profilo contabile si precisa che le perdite attese sono rilevate a conto economico in contropartita del fondo a copertura perdite, a prescindere dal fatto che le circostanze di rischio (stage 1 e 2) si siano già manifestate o si realizzino in futuro, con aggiornamento periodico alla data di riferimento di ogni bilancio.

    Il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 10 gennaio 2018, e in particolare con l’art. 7, ha disciplinato gli effetti fiscali concernenti la riduzione di valore dei crediti rilevata in bilancio a contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, in conformità a quanto sancito dal paragrafo 5.5) dell’IFRS 9, disponendo che a tali perdite si rendono applicabili le norme di cui agli articoli 94, 101, 106 e 110 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), con analoga rilevanza ai fini Irap.

    In relazione alle modifiche intervenute, pertanto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, quindi 2026/2029, se soggetti solari, le svalutazioni dei crediti verso la clientela per perdite attese, per i crediti appartenenti agli stage 1 e 2, sono da ritenere deducibili, ai fini Ires e Irap, in quote costanti e per quinti nell’esercizio di rilevazione e nei quattro successivi.

    Il dubbio principale, risolto dall'agenzia, riguardava se tali svalutazioni dovessero essere considerate al lordo o al netto delle rivalutazioni ma la stessa amministrazione ha chiarito che, coerentemente con il funzionamento generale del sistema fiscale, ai sensi dell’art. 106 del Tuir, le svalutazioni devono essere assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e contabilizzate nel medesimo periodo d'imposta.

    In conformità alle disposizioni contenute nella lett. c-bis), comma 1 dell’art. 6 del d.lgs. 446/1997 (decreto Irap), il documento in commento evidenzia che concorrono alla determinazione della base imponibile del tributo regionale degli intermediari finanziari le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, ma limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

    La rilevazione delle svalutazioni per perdite attese, quindi, per questi contribuenti determina l’immediata deduzione di oneri futuri.

    Pertanto, per la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2026, l'imposta del periodo precedente deve essere ricalcolata come se le nuove norme fossero già state applicate, con l’ulteriore considerazione che le attività per imposte anticipate derivanti da questo differimento non sono trasformabili in crediti d'imposta secondo le norme ordinarie, di cui ai commi da 55 e seguenti dell'art. 2 del D.L.225/2010.

    In sintesi, quindi, la risoluzione conferma che il nuovo regime di ripartizione in quinti per i crediti in stage 1 e 2 opera su un valore netto, integrando il principio di derivazione dal bilancio IFRS 9 con le limitazioni temporali poste dalla legge di bilancio per il 2026. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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