Autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti con le vecchie regole fino al 30 giugno 2025


  • Il decreto bollette introduce un periodi transitorio utile per l'applicazione corretta della disciplina

    Auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori subordinati con applicazione della vecchia disciplina dei fringe benefit fino al prossimo 30 giugno 2025.

    La detta proroga si applica ai veicoli concessi ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli “ordinati” dai datori di lavoro entro lo scorso 31 dicembre e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

    Così il comma 2-bis dell’art. 6 del D.L. 19/2025 (“decreto Bollette”) che, nella versione definitiva, dopo l’approvazione del disegno di legge di conversione del provvedimento a cura del Senato, introduce il nuovo comma 48-bis all’art. 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025).

    Si ricorda, innanzitutto, che l'autovettura può rappresentare una concessione (benefit) in natura che può essere assegnata al dipendente sia per uso promiscuo, con la possibilità di utilizzo sia lavorativo sia personale da parte dello stesso dipendente, sia per uso esclusivamente personale.

    La concessione in uso promiscuo delle autovetture ai dipendenti costituisce un fringe benefit che concorre alla formazione della base imponibile previdenziale secondo i criteri definiti indicati dalla lett. a), comma 4 dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), applicabile per il calcolo dei contributi in virtù del principio dell’"armonizzazione" delle basi imponibili fiscale e previdenziale, ai sensi dell’art. 12 della legge 153/1969; in caso di assegnazione dell'autovettura per l'esclusivo uso personale, la valorizzazione del benefit deve rispettare il criterio del valore normale, di cui al comma 3 del medesimo art. 51 e, di conseguenza, per la determinazione della scadenza dell'obbligo di versamento dei contributi dovuti si rende necessario rispettare il principio di competenza mentre per il calcolo del benefit si deve far riferimento ai contenuti delle tabelle ACI (per il 2025 quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 30/12/2024 n. 304).
    Il comma 48 dell’art. 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto alcune novità, proprio in tema di auto aziendali concesse in utilizzo promiscuo ai lavoratori dipendenti, e, con una modifica al comma 4 dell’art. 51 del dpr 917/1986 (T.U.I.R.), è stato previsto che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025, la base imponibile per il fringe benefit deve essere calcolata in modo modulato.

    Infatti, per la generalità dei veicoli, si deve assumere il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente, per i veicoli elettrici ibridi plug-in, la percentuale scende al 20% mentre per quelli a batteria (esclusivamente elettrici) veicoli la percentuale scende ulteriormente al 10%; con queste recenti disposizioni, pertanto, si è superata l’impostazione introdotta dal comma 632 dell’art. 1 della legge 160/2019 tarata sull’emissione di anidride carbonica (CO2).

    In assenza di un regime transitorio, però, sono emersi evidenti criticità che hanno imposto il legislatore a intervenire di nuovo e, in sede di conversione del dl 19/2025, è stato introdotto un ulteriore comma (48-bis) all’art. 1 della legge 207/2024 con il quale si è disposto che resta ferma l’applicazione della disciplina indicata, di cui alla lett. a), del citato comma 4 dell’art. 51 del T.U.I.R., nel testo vigente al 31 dicembre 2024, “per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli “ordinati” dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso “promiscuo” dal 1° gennaio 2025 fino al 30 giugno 2025.

    Di conseguenza, per i detti autoveicoli, il fringe benefit continua a essere determinato sulla base dell’inquinamento del veicolo sulla base di percentuali modulate sulle emissioni di CO2 (25% per emissioni fino a 60 g/km, 50%, dal 2021, per emissioni tra 160 e 190 g/km e 60%, dal 2021, con emissioni superiori a 190 g/km) mentre per i veicoli già “ordinati” nel 2024 ma concessi in uso promiscuo ai dipendenti a far data dal 30 giugno prossimo, la determinazione del fringe benefit sarà sviluppata con le nuove regole ovvero quelle introdotte dal comma 48 dell’art. 1 della legge 207/2024.

    Due documenti di prassi, inoltre, risultano utili ai fini della corretta applicazione della nuova ma anche delle vecchia disciplina: il primo (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 46/E/2020) al fine di individuare la data di concessione in godimento dell’autoveicolo e il secondo (Agenzia delle Entrate, circolare n. 326/1997 § 2.3.1) per la conferma che la soglia di esenzione (variabile nel tempo da 258,23 a 2.000 euro), di cui al comma 3, del citato art. 51 del T.U.I.R., si rende applicabile a tutti i fringe benefit, quindi a prescindere dalla modalità di determinazione (valore normale o convenzionale). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


    Pistoia