Tempi strettissimi e ampia documentazione da consegnare gli uffici regionali dell’Agenzia delle entrate.
Entro venti giorni dalla comunicazione al fine di svolgere un intervento di vigilanza, la direzione regionale ha richiesto a un intermediario Entratel di fornire, tra l’altro, un’analisi della propria struttura e delle modalità di svolgimento delle trasmissioni telematiche nonché chiarimenti, soprattutto, in merito a talune criticità emerse nell’ambito di alcune dichiarazioni dei redditi trasmesse con punteggio Isa inferiore a 8 ma in assenza di visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate – D.R.E. della Toscana – Ufficio Audit – nell’ambito delle attività di vigilanza posta a carico degli intermediari, dovendo procedere con un controllo della documentazione amministrativa e contabile del professionista (intermediario abilitato) coinvolto, ha presentato una lista assai corposa relativa alla detta documentazione da consegnare nei successivi venti giorni.
Si ricorda, innanzitutto, i contribuenti si avvalgono degli intermediari quando devono procedere alla trasmissione di dichiarazioni o comunicazioni rilevanti per il Fisco e che per la trasmissione telematica delle dichiarazioni è possibile avvalersi dei soggetti incaricati, ai sensi dal comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998 e dei relativi provvedimenti attuativi, che hanno esteso la platea dei soggetti incaricati e delle società del gruppo, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3 sempre del D.P.R. 322/1998.
I controlli e la vigilanza sugli intermediari Entratel riguardano la verifica della corretta trasmissione delle dichiarazioni, il rispetto della normativa sulla privacy (GDPR), e l'obbligo di conservazione delle copie dei documenti trasmessi e sono eseguiti periodicamente dalla divisione audit dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998 che disciplina i controlli sugli intermediari abilitati all'invio telematico, compresi gli obblighi di conservazione.
Posto che nella comunicazione si apprende che l’intermediario si è accordato con l’ufficio per la modalità e la tempistica per la conduzione dell’intervento, fa specie la richiesta, oltre alla copiosa documentazione richiesta in termini strettissimi (venti giorni, entro il prossimo 30 giugno), di talune autocertificazioni che attestano il possesso dei requisiti e la presentazione di vari modelli (come quelli Iva di inizio, modifica e cessazione dell’attività del contribuente) e dei moduli di delega di accesso alle precompilate, soprattutto, di alcune relazioni in ordine alla struttura con cui l’intermediario svolge la propria attività (organizzazione, dotazione tecnologiche, modalità di utilizzo e conservazione delle credenziali di accesso, modalità di svolgimento dei servizi di assistenza offerti e quant’altro) e all’attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni (gestione del servizio di trasmissione, procedimento per la gestione del 2, del 5 e dell’8 per mille e quant’altro).
Infine, a parere di chi scrive la vera criticità, in relazione agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) del periodo 2022/2025, viene richiesto di fornire chiarimenti in relazione a talune dichiarazioni trasmesse con esonero dall’apposizione del visto di conformità ma in cui risulta un punteggio Isa inferiore a 8; si ricorda, sul punto, che soltanto se a seguito dell'applicazione degli Isa in relazione al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, risulta un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, oppure risulta un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente, è riconosciuto l'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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