Le variazioni di un corrispettivo legate a penali legali o contrattuali concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la loro esistenza diventa certa e l'ammontare obiettivamente determinabile.
Queste alcune delle novità trattate da Assonime (L’associazione delle imprese) con la circolare 28 aprile 2026 n. 13 che ha analizzato le disposizioni tributarie in tema di ricavi (OIC 34) e di costi di smantellamento e ripristino (OIC 16 e OIC 31) dopo l’emanazione del D.M. 27 giugno 2025 del ministero dell’economia e delle finanze; le nuove norme di coordinamento, peraltro, sono in vigore a partire dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione dell'OIC 34.
Il provvedimento introduce norme di coordinamento tra i principi contabili nazionali e la determinazione delle basi imponibili per le imposte IRES e IRAP e chiarisce il trattamento fiscale di specifiche voci di bilancio, come i costi per l'ottenimento dei contratti, i corrispettivi variabili e la gestione delle vendite con diritto di reso secondo i principi dettati da OIC 34, stabilendo che le disposizioni relative ai corrispettivi variabili, alle vendite con reso e ai costi di smantellamento (ammortamenti o accantonamenti) si applicano anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
L’associazione evidenzia che il decreto citato affronta tre tematiche chiave introdotte dal nuovo principio contabile sui ricavi ovvero il riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti per ottenere un contratto di vendita, a condizione che siano iscritti tra le immobilizzazioni immateriali secondo le previsioni del principio OIC 34, le variazioni del corrispettivo legate a penali legali o contrattuali e le operazioni che prevedono la restituzione dei beni.
Il decreto riconosce la deducibilità dei costi sostenuti per ottenere un contratto di vendita, a condizione che siano iscritti tra le immobilizzazioni immateriali secondo le previsioni dell'OIC 34 e i detti costi seguono la disciplina di deducibilità prevista dal comma 1 dell'articolo 108 del D.P.R. 917/1986.
Si stabilisce, inoltre, che esse concorrono al reddito nell'esercizio in cui la loro esistenza diviene certa e l'ammontare obiettivamente determinabile; per semplificare l'allineamento, il legislatore ha previsto che i requisiti di previa imputazione a conto economico siano considerati sempre integrati ai fini fiscali.
Per le operazioni che prevedono la restituzione dei beni, il costo rilevato in bilancio (corrispondente ai beni che si stima verranno resi) è ammesso in deduzione fiscale ma soltanto al momento dell'estinzione della passività per i rimborsi futuri; anche in tal caso, si considerano assolti gli oneri di previa imputazione a conto economico.
Si recepiscono anche le modifiche ai principi contabili pubblicate dall’organismo contabilità nel marzo 2024 relative agli obblighi di smantellamento e ripristino dei siti stabilendo che i costi di smantellamento e rimozione dei cespiti (o ripristino del sito), che vengono capitalizzati nel valore dell'immobilizzazione (OIC 16), entrano a far parte del costo fiscale del bene.
Se gli aggiornamenti di stima di tali costi risultano imputati a conto economico (OIC 31), gli stessi devono essere considerati inizialmente non deducibili, in quanto assimilati a passività di scadenza o ammontare incerti e, di conseguenza, la rilevanza fiscale scatterà soltanto nell'esercizio in cui i costi diventeranno certi e determinabili.
Qualora gli aggiornamenti di stima non siano chiaramente distinti dagli ammortamenti nel conto economico, il costo legato al trascorrere del tempo (cosiddetta “attualizzazione”) deve essere determinato in misura forfettizzata nella misura pari al 5% dell'ammontare dei costi e lo stesso deve essere ripartito in quote costanti per l'intera durata dell'ammortamento.
Infine, si prende atto che le regole sui costi di smantellamento e ripristino si rendono applicabili anche alle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e che, per questi soggetti, il provvedimento dispone una clausola di salvaguardia ("fatti salvi") per gli effetti sulla base imponibile generati in passato dall'applicazione di norme fiscali coerenti con queste nuove disposizioni. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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