Com’è noto il termine di decadenza “ordinario” per l’accertamento delle imposte sui redditi è stabilito dalle disposizioni contenute nell’art. 43 del D.P.R. 600/1973, al quale rimanda l’art. 25 del d.lgs. n. 446/1997 per l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), mentre per l’Iva, le disposizioni di riferimento sono contenute nell’art. 57 del D.P.R. 633/1972.
In linea di principio, pertanto, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ma, con particolare riferimento a quest’anno, il calendario delle scadenze è piuttosto modulato in relazione alla presenza di taluni regimi premiali, come quello relativo ai voti degli indici di affidabilità fiscale (ISA) e in relazione al rispetto delle norme sulla tracciabilità, nonché in relazione alle disposizioni sul concordato preventivo biennale (CPB), di cui al d.lgs. n. 13/2024.
Per stabilire, quindi, il termine decadenziale degli accertamenti possibili, i contribuenti debbono distinguere almeno tre situazioni, relativamente alle scelte fatte dagli stessi contribuenti in merito all’adesione al patto con il Fisco (CPB), con la conseguenza che per i contribuenti che non hanno aderito restano validi i termini ordinari, eventualmente ridotti dai regimi premiali Isa e/o tracciabilità, per i soggetti che hanno aderito all’accordo (CPB) ma senza aderire anche al ravvedimento speciale (sanatoria), si deve tenere conto, sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 34 del d.lgs. n. 13/2024, della proroga automatica di un anno dei termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre dell’anno di adesione e per i soggetti che hanno aderito sia al patto con il Fisco sia al ravvedimento speciale (sanatoria), di cui all’art. 2-quater del D.L. 113/2024, si deve tenere conto che i termini relativi alle annualità sanate sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Al 31 dicembre 2025, senza considerare quanto appena indicato, sono scaduti i termini relativi al periodo d’imposta 2019, quale regime ordinario, il periodo d’imposta 2020, per i contribuenti con volto ISA alto (voto 8), grazie alla riduzione di un anno dei termini e il periodo d’imposta 2021, soltanto per i contribuenti che utilizzano mezzi tracciati, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 3 del d.lgs. n. 127/2015 e che possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini decadenziali.
Con riferimento ai contribuenti con voto alto ISA (voto 8 per il 2024) la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento relativa al periodo 2024, ai sensi del comma 1 dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e del comma 1 dell’art. 57 del D.P.R. 633/1972, si applica indistintamente imprese e lavoratori autonomi.
Se il contribuente ha aderito al concordato preventivo (CPB) per il biennio 2025/2026, il termine si allunga e la scadenza ordinaria del 31 dicembre 2025 slitta all’anno successivo ovvero al 31 dicembre 2026, anche senza aver aderito al ravvedimento speciale (sanatoria).
Inoltre, i termini decadenziali indicati debbono essere considerati validi in relazione alla presentazione tempestiva delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, subordinata all’assenza di dichiarazioni integrative che riaprono i termini sebbene limitatamente agli elementi oggetto di integrazione, al rispetto del contraddittorio quando è stato notificato uno schema di atto e i termini per la difesa scadono successivamente al 31 dicembre o nei centoventi giorni precedenti, con la conseguenza che la decadenza è posticipata, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 6-bis della legge n. 212/2000 e in presenza di attività possedute all’estero, in presenza delle quali scatta il raddoppio dei termini, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 78/2009, in presenza di investimenti effettuati in territori a fiscalità privilegiata, se non dichiarati nello specifico quadro dichiarativo (quadro RW).
Infine, si evidenzia che le disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. n. 127/2015 prevedono la possibilità di fruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi da parte dei contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro; al fine di poter beneficiare della detta agevolazione i contribuenti interessati devono comunicare, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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