Abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici


  • Rimodulato il calendario fiscale con scadenze anche in agosto

    Nel bel mezzo del mese di agosto, con il decreto semplificazioni rispunta la scadenza per la presentazione dei modelli Intrastat e dell’esterometro. Confermata una parziale rivisitazione del calendario fiscale ma con l’esclusione della scadenza dell’invio di questi modelli che, paradossalmente, torna al 25 del mese successivo al periodo di riferimento, senza poter beneficiare di alcun periodo di sospensione per agosto giacché il differimento a regime vale per gli adempimenti che cadono tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno.

    Con la conversione in legge del dl 73/2022, avvenuta lo scorso 2 agosto al Senato (ddl AS2681), il decreto termina l’iter parlamentare e diventa legge; il provvedimento contiene numerose novità, molte delle quali già trattate dal quotidiano, anche in sede di presentazione dei vari emendamenti.

    Intrastat e lipe. Con una modifica introdotta nella fase di conversione in legge è stato reintrodotto il termine di invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (modelli Intra) al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, al fine di consentire all’Istat di rispettare i regolamenti statistici UE sullo scambio di dati relativi alle cessioni. 

    Nel testo originario il termine di invio degli elenchi era stato fissato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento mentre nel definitivo riemerge la vecchia scadenza che impone agli operatori di predisporre l’adempimento anche nel corso del mese di agosto, non avendo previsto alcuna sospensione del termine, nell’ulteriore considerazione dell’ulteriore criticità dettata dalla condizione di dover tenere conto dei tempi per l’emissione o ricevimento delle fatture.

    Passa dal 16 al 30/09, il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre dell'anno, di cui all’art. 21-bis del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010.

    Esterometro e operazioni estere. Sono stati ampliati i casi di esonero dalla presentazione dell’esterometro, non più richiesto per le singole operazioni, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, di importo inferiore a 5.000 euro, di cui al comma 3-bis dell’art. 1 del dlgs 127/2015.

    Si ritiene possibile l’invio dei dati relativi agli acquisti intracomunitari riferiti al mese di luglio 2022 entro il 22/08/2022, la cui fattura è stata ricevuta in detto mese, per i quali il termine ordinario, di cui al citato comma 3-bis sarebbe quello del 15/08/2022, per effetto della sospensione 1/08-20/08 e del termine al 15 del mese successivo (di effettuazione delle operazioni o ricevimento del documento) mentre si ritengono non sospesi, nemmeno per il mese di agosto, i termini di trasmissione delle fatture elettroniche.  

    Differita dall’1/01/2022 all’1/07/2022 la data a partire dalla quale sono applicabili le sanzioni per l'omessa o l'errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere, di cui al comma 2-quater dell’art. 11 del dlgs 471/1997.

    Registri contabili. Con una modifica al comma 4-quater dell’art. 7 del dl 357/1994, convertito nella legge 489/1994, viene abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

    D’ora in avanti è sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli, in sede di controllo, soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria.

    La conseguenza delle modifiche, con effetto retroattivo, è che sarà considerata regolare la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi elettronici su qualsiasi supporto e anche in assenza di stampa o conservazione sostitutiva digitale, di cui al dlgs 82/2005 a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultino aggiornati sui programmi informatici e siano immediatamente stampabili a seguito della richiesta formalizzata dai funzioni della Pubblica amministrazione.

    Bilanci e perdite. Sono state introdotte ulteriori semplificazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili, anche ai fini dell'imposta regionale (Irap), con la modifica delle disposizioni di cui al comma 1, dell’art. 83 del dpr 917/1986 (Tuir).

    È prevista, inoltre, l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistemica e dell’addizionale Ires a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2022, di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell’art. 2 del dl 138/2011, convertito nella legge 148/2011 ma resta in vigore la disciplina sulle società non operative (di comodo) che andrebbe, anch’essa, totalmente riformata.

    Contributi pubblici.  È stato disposto, infine, che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini del­ l’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui ai commi 125 e 125-bis dell’art. 1 della legge 124/2017, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bi­lancio dell’anno successivo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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