Studio Poggiani - Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro - COVID 19

Newsletter Studio Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani

01/09/2020


Gentile Cliente,

con la circolare presente in allegato Studio Poggiani - Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro - COVID 19 e sul nostro sito www.studiofabriziopoggiani.com , si ricorda che per prenotare il credito d'imposta di cui all'art. 125, D.L. 34/2020 (bonus DPI e sanificazione), entro il 7.09.2020, dovrà essere inviata la comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, necessaria.

Nella comunicazione devono essere indicati (si veda bozza modello Ade in allegato):

  • importo sostenuto fino al mese precedente all'invio telematico (agosto per le comunicazioni inviate a settembre);
  • importo che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020;
  • importo del credito cui si ha diritto teoricamente, applicando l’aliquota prevista del 60%.

Beneficiari: imprese, professionisti, artisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Credito d'imposta: il credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili fino a un importo massimo del credito di € 60.000; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, né è soggetto a limiti di compensazione.

Cessione del credito: il beneficiario può optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il termine ultimo per la cessione è il 31.12.2021. La quota di credito ceduto non utilizzata entro tale termine non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Sanificazione in economia: il costo di riferimento può essere conteggiato moltiplicando il costo orario del personale impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate, documentate attraverso timesheet, e aggiungendo le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati (nei limiti del costo di mercato).

Marcatura CE: per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale agevolati (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea: solo in presenza di tale documentazione, le relative spese sono considerate ammissibili (circolare 20/E/2020).

Cordiali saluti

Dott. Fabrizio Giovanni Poggiani


Allegati:
Avvertenze ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e articolo 616 c.p. La presente comunicazione ha carattere riservato ed è destinata esclusivamente alla persona o all'ente destinatario. La diffusione, distribuzione o copiatura del documento trasmesso da parte di soggetti diversi dal destinatario è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio (ed eventuali allegati) per errore, Vi invitiamo ad informarci sollecitamente per telefono (+39.0573.935532). Un corretto comportamento da parte di tutti contribuirà a realizzare una società più civile. Grazie.