Crediti R&S, l’intelligenza artificiale non basta al Fisco per contestare il credito


  • Occorrono verifiche puntuali, capaci di misurarsi con il progetto dell'impresa e con le conoscenze disponibili all'epoca dei fatti

    Le risposte dell'intelligenza artificiale non bastano a contestare un credito per ricerca e sviluppo. Senza riscontri tecnici, l'accertamento non regge. Per recuperare un credito d’imposta per ricerca e sviluppo non basta interrogare un sistema di intelligenza artificiale e riportarne le risposte in giudizio. Occorrono verifiche puntuali, capaci di misurarsi con il progetto dell'impresa e con le conoscenze disponibili all'epoca dei fatti.

    Lo chiarisce la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, con la sentenza n. 4759/2026, depositata il 14 luglio 2026, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento dell’atto di recupero dei crediti maturati nel 2016 e nel 2017.

    Al centro della causa c'era una società informatica che aveva progettato una centralina antifurto con sensori e sistemi di comunicazione e la contestazione riguardava 153.791,52 euro di crediti compensati, oltre a interessi e sanzioni del 100% e, per l’ufficio, mancava la novità richiesta dall’agevolazione: tecnologie analoghe, a suo avviso, erano già diffuse sul mercato.

    Per sostenere la propria tesi, l’Agenzia delle Entrate ha inserito nell’appello i risultati di alcune interrogazioni rivolte a sistemi di intelligenza artificiale accessibili online con l’obiettivo di ricostruire da quando fossero conosciute e commercializzate le tecnologie richiamate dalla società; per l’ufficio, le risposte confermavano che diverse soluzioni erano già disponibili negli anni novanta o nei primi anni duemila.

    Per i giudici, però, quelle risposte non bastano a provare che il progetto fosse privo di novità.

    I sistemi generativi elaborano risposte su base probabilistica e non rendono pienamente ricostruibile il percorso seguito e possono fornire informazioni inesatte con la conseguenza che non è, quindi, possibile trattarne il contenuto come una verifica tecnica.

    In questa causa c'era, peraltro, un errore ancora più concreto giacché le domande poste all’IA riguardavano telecamere, videosorveglianza e flussi video.

    L’impresa, invece, aveva lavorato a una centralina elettronica per gestire sensori e segnali di allarme; di fatto, si confrontavano tecnologie differenti e le risposte ottenute non smentivano le caratteristiche del progetto effettivamente realizzato.

    A fronte delle risposte dell’IA, nel fascicolo figurava la perizia asseverata dell’impresa, che descriveva le difficoltà tecniche incontrate e le soluzioni sperimentate mentre l’ufficio non aveva prodotto una valutazione specialistica in grado di confutarla.

    L’ufficio avrebbe potuto chiedere un parere al ministero competente; certamente una mera facoltà, non un obbligo, che, nel caso concreto, non è stata, però, esercitata.

    I giudici aditi richiamano, nella sentenza, anche le disposizioni interne dell'agenzia delle entrate del 23 ottobre 2025 che vietano l’impiego di strumenti di IA generativa non validati nella redazione degli atti impositivi e nella gestione del contenzioso.

    Non è una bocciatura dell'IA, come strumento di lavoro, poiché il punto essenziale è un altro; quando l’Ufficio contesta un'agevolazione, deve poter spiegare su quali elementi si fonda la contestazione e consentire al contribuente di verificarli e discuterli.

    La sentenza, inoltre, affronta anche la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, alla luce dell’arresto delle Sezioni Unite della Suprema corte (Cassazione n. 34419/2023) e, sebbene i costi sostenuti dalla società non fossero contestati, i giudici hanno ritenuto applicabile il termine decadenziale di otto anni; l’eventuale mancanza del requisito dell’innovatività, secondo la Suprema Corte, non sarebbe emersa dai controlli automatizzati con la conseguenza che l’'eccezione di decadenza è stata quindi respinta.

    È un passaggio delicato perché dalla qualificazione del credito dipendono i termini per il recupero e le sanzioni ed i giudici chiariscono che il termine di otto anni si applica quando il credito è qualificato come inesistente ovvero quando la sua inesistenza non è rilevabile dai controlli automatizzati, anche se i costi non sono contestati.

    Sul merito, tuttavia, l’appello del Fisco non supera il vaglio dei giudici poiché manca una prova tecnica convincente dell’assenza dei requisiti dell’agevolazione ed è estremamente chiaro che la vicenda offre un'indicazione utile anche oltre i crediti R&S; l’intelligenza artificiale può aiutare a cercare dati e precedenti ma il controllo fiscale richiede riscontri attendibili, riferiti al caso concreto e una risposta generata online non prende il posto di una prova. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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