Per valutare l'entrata in vigore del blocco alla cessione dei bonus si deve considerare la data di presentazione del titolo abilitativo


  • Detrazione maggiorata del 110% per gli interventi antisismici fino al 31/12/2025

    Per la cessione o l’ottenimento dello sconto in fattura rileva la data di presentazione del titolo abilitativo, a prescindere dalla tipologia ma se anteriore al 17/02/2023. Detrazione maggiorata del 110% (superbonus) spettante per gli interventi antisismici eseguiti fino al 31/12/2025 sulle unità immobiliari danneggiate da eventi sismici  dell’1/04/2009, in presenza di dichiarato stato di emergenza.

    Con due risposte ad altrettante precise interrogazioni parlamentari (Q.T. n. 5-01307 e 5-01308), l’ufficio legislativo del ministero dell’economia e delle finanze è intervenuto nuovamente sulla disciplina del superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, e sulla possibile opzione per la cessione dei bonus edilizi, di cui al successivo art. 121, dopo il recente intervento avvenuto con il D.L. 11/2023 che, di fatto, ha bloccato la maggior parte delle possibili cessioni.

    Con la prima interrogazione l'onorevole interrogante ha richiamato le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 (più noto come “Blocca crediti”), con cui è stato introdotto il divieto di cessione (o di sconto in fattura) dei crediti fiscali, in relazione agli interventi di cui al comma 2, dell'art. 121 del citato D.L. 34/2020.

    Infatti, il citato comma 2 dell’art. 2 del D.L. 11/2023 esclude dal divieto di cessione, tra le altre, le opzioni per le quali, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto (17/02/2023), risulti già presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata.

    Sul punto viene richiesto, quindi, di conoscere se, per gli interventi avviati prima del 5/08/2021, le disposizioni, di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’art. 2, debba essere interpretata nel senso di considerare valida una parificazione della CILAS, di cui al comma 13-ter, dell'art. 119 del D.L. 34/2020, all’epoca non ancora esistente, con i titoli abilitativi urbanistici vigenti.

    Sul punto, viene ricordato che con un recente documento di prassi (circ. n. 27/E/2023), l'Agenzia delle entrate ha confermato che per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) del citato art. 2, al fine di poter ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, si rende necessario che la CILAS sia stata presentata entro la data del 16/02/2023, a prescindere dal fatto che i lavori richiedano un diverso titolo edilizio.

    Il documento di prassi indicato, peraltro, ha ulteriormente chiarito che per gli interventi edilizi indicati, di cui alle lettere a) e b) iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILAS, di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del D.L. 34/2020, ai fini dell'applicazione della deroga in commento, rileva esclusivamente la data di presentazione del differente titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente alla data di presentazione (a sostegno anche la circolare n. 13/E/2023).

    Con la successiva interrogazione (Q.T. n. 5-01308), stante precedenti impegni assunti con uno specifico ordine del giorno (n. 9/889-AR/32) che impegnava il governo a valutare l'opportunità di introdurre normative adeguate, anche in deroga al divieto di opzioni, di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, al fine di garantire la sicurezza e la conservazione degli edifici colpiti da eventi sismici, è stato evidenziato che allo stato attuale non è stata adottata alcuna misura di prevenzione del citato rischio e, di conseguenza, si chiede se non sia da intervenire con una certa urgenza sulla detta situazione.

    Sul tema degli interventi antisismici viene evidenziato, quindi, che, ai sensi del comma 8-ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020, convertito in legge, per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici verificatisi dall’1/04/2009, sempre in presenza di dichiarazione dello stato di emergenza, la detrazione da determinarsi sulle spese sostenute entro il 31/12/2025, continua ad applicarsi nella misura maggiorata del 110%.

    Infine, ai sensi del comma 3-quater dell'art. 2 del D.L. 11/2023, ai crediti d'imposta riferibili agli interventi su immobili danneggiati da eventi antisismici, come in precedenza meglio indicato, non si rende applicabile il blocco delle cessioni o dell’ottenimento dello sconto in fattura, di cui al comma 1 dell’art. 2 del dl 11/2023. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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