Trasformazione dell'associazione in fondazione neutrale


  • Imposta di registro fisso e applicazione del regime di neutralità

    La trasformazione di un’associazione riconosciuta in fondazione beneficia del regime di neutralità fiscale. All’atto di trasformazione, inoltre, si rende applicabile l’imposta di registro in misura fissa, pari attualmente a 200 euro.
    L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 63/E di ieri, è intervenuta, a seguito di specifico interpello, per fornire chiarimenti in merito alla disciplina tributaria applicabile per la trasformazione di un’associazione riconosciuta in fondazione.
    Come si evince dal documento di prassi si tratta di un’associazione riconosciuta, quindi con personalità giuridica, operante nell’ambito dell’ospitalità di persone che, per condizioni di età o familiari, hanno l’esigenza di ottenere dall’ente servizi di diverso tipo, come quelli di vitto, alloggio e benessere personale.
    L’associazione istante, al fine di migliorare il perseguimento dell’oggetto sociale, ha intenzione di trasformarsi in fondazione e, nell’istanza di interpello, ritiene di applicare l’imposta di registro in misura fissa, di cui alla lett. c), comma 1, art. 4 della Tariffa, Parte I del dpr 131/1986 (Tur) e il regime di neutralità fiscale, di cui al comma 1, dell’art. 170 del dpr 917/1986 (Tuir).
    L’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che il nuovo art. 42-bis c.c. prevede la possibilità di eseguire la trasformazione in commento se la detta operazione straordinaria non risulta espressamente esclusa dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale; la previsione normativa indicata è destinata proprio alle reciproche trasformazioni tra associazioni, siano esse riconosciute che non riconosciute e le fondazioni, con un’estensione alle fusioni e scissioni.
    Quindi, viene precisato che l’operazione indicata configura sicuramente come trasformazione di un’associazione, senza fini di lucro ma qualificabile come ente commerciale, con una fondazione, anch’essa senza fini di lucro e qualificabile come ente commerciale.
    Trattandosi di una trasformazione riguardante un ente diverso dalle società ovvero di un ente commerciale che si trasforma in fondazione, avente la medesima qualifica, all’atto di trasformazione si rende applicabile l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, attualmente pari a 200 euro.
    Dal punto di vista dell’applicazione del principio di neutralità fiscale, stante il fatto che il citato art. 170 del Tuir si basa sul presupposto che la società o gli enti interessati dall’operazione straordinaria producano reddito d’impresa, la trasformazione risulta certamente neutrale.
    Ne consegue che, nel presupposto che la detta associazione (ente commerciale) si trasformi in fondazione (ente commerciale), il principio di neutralità si rende applicabile, in quanto non dà luogo a fenomeni realizzativi, implicando un sistema di rilevazione dei valori contabili tipico delle società commerciali (risoluzione 152/E/2008). ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
     


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