Super ammortamento dei beni di valore inferiore a 516,46 euro a deduzione variabile


  • Superammortamento per i beni di consumo

    Super ammortamento a deduzione variabile che deve tenere conto, in alternativa, della deduzione integrale del bene di valore inferiore a 516,46 euro o del procedimento di ammortamento, in applicazione dei coefficienti ministeriali del 1988.
    L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 145/E del 24/11/2017, ha fornito le necessarie precisazioni sulla disciplina del super ammortamento, di cui ai commi da 91 a 94, art. 1, della legge 208/2015 e del comma 8, dell’art. 1, legge 232/2016, con particolare riferimento alla presenza dei beni di costo unitario non superiore a euro 516,46.
    La maggiorazione del 40% opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, quindi non influisce sul limite di 516,46 euro, previsto dal comma 5, dell’art. 105, dpr 917/1986 (TUIR) e, di conseguenza, la possibilità di deduzione integrale nel periodo d’imposta non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40% (circ. 23/E/2016).
    Per quanto riguarda l’ammortamento dei beni, di cui al citato art. 102 del TUIR, l’agevolazione si concretizza in una deduzione determinata sui coefficienti fissati dal datato dm 31/12/1988 e, per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base del conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle risultanze di bilancio ma è direttamente correlata ai coefficienti di ammortamento (circ. 23/E/2016 e 4/E/2017).
    Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto analizzare il caso in cui, in presenza di beni di valore inferiore a euro 516,46, il contribuente decida, legittimamente, di ammortizzare il cespite in più esercizi e non integralmente nell’esercizio di acquisizione, con la conseguente problematica di come utilizzare la maggiorazione.
    L’Agenzia delle Entrate precisa, preliminarmente, che, in presenza di una tale scelta, non è possibile fruire integralmente, nel medesimo esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40%, con la conseguenza che il contribuente deve dedurre le quote di ammortamento nel rispetto della previa imputazione al conto economico (comma 4, art. 109 del TUIR), deducendo extra contabilmente le quote relative alla maggiorazione, in applicazione dei coefficienti del 31/12/1988, applicabili al bene destinatario dell’agevolazione (circ. 23/E/2016 § 4 e 4.1).
    Quindi, replicando gli esempi forniti dall’agenzia, due sono le situazioni possibili, in presenza di un bene acquistato in data 1/07/2017, di ammontare pari a 500 e con coefficiente di ammortamento del 25%.
    Se la deduzione avviene in modo integrale, nel 2017 l’impresa deduce l’intero costo (comma 5, art. 102 del TUIR) e deduce, altrettanto integralmente e sempre nel 2017, la maggiorazione del 40% (200).
    Nel caso in cui, invece, la scelta sia quella di ammortizzare il bene acquistato nella medesima data (1/07/2017), con un coefficiente del 20%, ancorché il decreto specifico preveda un coefficiente del 25%, ammesso che il cespite sia di valore identico (500), la maggiorazione (200) sarà ripartita dal 2017 al 2021, stante la riduzione al 50% del coefficiente nel primo esercizio (25 anziché 50).
    Pertanto, in tale ultimo caso, l’impresa, a partire dal 2017, dedurrà le quote relative alla maggiorazione del 40%, applicando i coefficienti previsti dal dm 31/12/1988, ma nel limite del 20% (scelta), effettuando una variazione in diminuzione, rispettivamente per 25 nell’anno di entrata in funzione (2017), di 50 per ogni esercizio del triennio 2018/2020 e di 25 nel 2021, senza dedurre alcunché, per esaurimento del bonus, nel 2022. ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)


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