Slitta al 30 novembre 2022 la presentazione dell'autodichiarazione COVID-19


  • La dichiarazione si allinea al termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi

    Autocertificazione aiuti Covid-19 e Redditi2022 insieme appassionatamente al 30 novembre. Per effetto dello slittamento del termine per la comunicazione, da effettuare ai sensi del dm 11/12/2021, disposto con il provvedimento direttoriale del 22 giugno scorso, si è generata una curiosa identità di scadenze con la dichiarazione dei Redditi 2022 che non potrà non far riflettere sull’alternanza di dati similari presenti nei due modelli.

    Il provvedimento interviene sui punti 2.3) e 2.4) del precedente provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate (n. 143438/2022) che aveva definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della sezione 3.1) e della Sezione 3.12) del quadro temporaneo aiuti di Stato, sostituendo le parole “30 giugno 2022”, ovunque ricorrano, con le parole “30 novembre 2022”.
    Di conseguenza, l’autodichiarazione introdotta deve essere presentata entro il 30/11/2022, con un spostamento in avanti della scadenza inizialmente fissata al 30/06/2022.

    Nelle motivazioni, come già anticipato, che sono state ulteriormente modificate, si evidenzia che per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata degli “avvisi bonari” di cui ai commi da 1 a 9,  dell’art. 5 del dl 41/2021, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30/11/2022 o, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

    Nel caso in cui il citato termine cada successivamente alla data del prossimo 30/11, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nel comma 13, dell’art. 1 del dl 41/2021 sono obbligati a presentare una prima dichiarazione entro il 30/11/2022 e una seconda dichiarazione, oltre la predetta data ma entro sessanta giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

    Al 30 novembre prossimo, peraltro, sulla base di quanto stabilito nel provvedimento direttoriale del 27 aprile scorso, e non modificato, scade anche il termine per la restituzione spontanea degli importi degli aiuti ricevuti eccedenti i limiti dei massimali previsti dal Temporary Framework.

    La suddetta restituzione volontaria è disciplinata, infatti, dal punto 1.5) del provvedimento da ultimo richiamato in base al quale “gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti di cui al punto 1.2 devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31dicembre 2021”.

    Com’è noto il termine ordinario di presentazione telematica del modello Redditi2022 è fissato proprio al 30/11/2022.

    Questa identità di scadenze fra i due adempimenti che hanno, almeno in parte, dei tratti in comune, apre la strada ad alcune riflessione di ordine pratico.

    Ricordando quanto affermano le istruzioni ai modelli Redditi 2022 in relazione alla compilazione dei prospetti sugli aiuti di Stato (RS401 e RS402), il primo aspetto da prendere in considerazione riguarda proprio l’obbligo o meno di compilazione dei suddetti campi dei dichiarativi.      

    Stando alle ultime indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate fra i prospetti aiuti di stato del modello Redditi e l’autocertificazione esiste una relazione di esclusione che però non è biunivoca.

    Compilando l’autocertificazione si può evitare – per alcuni aiuti non ben specificati dall’Agenzia – di compilare i prospetti RS401 e RS 402, ma non viceversa.

    Per evitare dunque inutili duplicazioni degli stessi dati i contribuenti, seguendo la rigida tesi formulata dall’Agenzia delle entrate nella risposta fornita ai Garanti Regionali dei Contribuenti, dovrebbero anticipare l’invio delle autocertificazioni degli aiuti rispetto ai modelli Redditi 2022.

    Così facendo potrebbero poi evitare di compilare i righi RS401 e RS402 sulla base delle indicazioni presenti nelle istruzioni del modello dichiarativo.

    Nell’ipotesi inversa, ovvero nel caso di invio del modello Redditi2022 prima dell’autocertificazione degli aiuti, sempre sulla base della suddetta tesi erariale, si dovrebbe procedere ad una inutile, quanto dispendiosa, duplicazione delle stesse informazioni in ambedue i modelli.

    Tutto ciò a patto che il TAR del Lazio non dica la sua durante l’udienza sul merito del provvedimento direttoriale istitutivo del nuovo obbligo che dovrebbe, a questo punto, tenersi prima del fatidico 30 novembre 2022. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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