Recupero Iva nei fallimenti con partenza dal 26 maggio 2021 compreso


  • Il legislatore allinea le due date discordanti

    Per il recupero Iva fallimenti lo spartiacque si conta dal 26 maggio 2021 compreso. È questa la precisazione introdotta con la legge n. 15 (pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, Supplemento Ordinario n. 8) di conversione del decreto n. 228/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe") che allinea il dettato normativo alla fuorviante indicazione contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 29 dicembre scorso. Come evidenziato su queste pagine (si veda Italia Oggi del 31 dicembre, pagina 31) il legislatore dell’articolo 18 del D.L. 73/2021 (decreto "Sostegni-bis") aveva mandato fuori rotta la stessa Agenzia delle Entrate che nella recente circolare n. 20/E/2021 (§ 5), nel confermare come per le procedure avviate precedentemente alla novità suddetta continui a trovare applicazione la disciplina recata dal previgente testo dell’articolo 26 del D.P.R. 633/72 (ovvero recuperabilità dell’Iva solo a seguito dell’infruttuosità della procedura concorsuale), aveva individuato lo spartiacque con riferimento “alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021” ovvero alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis. Tale richiamo, però, non corrispondeva al dettato normativo che invece sanciva l’efficacia dal 27 maggio. Era di tutta evidenza, infatti, come il comma 2 del citato articolo 18, nella formulazione in vigore post legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106, sancisse come la novella si dovesse applicare “alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” ovvero dal 27 maggio considerato che il decreto (a differenza di ciò che normalmente avviene) è entrato in vigore (articolo 78) solo il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla gazzetta avvenuta il 26 maggio. Da ciò conseguiva che il regime di maggior favore dovesse decorrere per le procedure avviate dal 27 maggio 2021 e non anche dal 26. A risolvere la questione, come anticipato, è intervenuta la legge di conversione del milleproroghe che con il nuovo articolo 3 bis ha riscritto il comma 2 dell’articolo 18 del Sostegni-bis precisando inequivocabilmente che le novità introdotte (ovvero la possibilità di recupero dell’imposta a partire dalla data di avvio della procedura come individuata dal comma 10-bis) "si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso". La situazione potrà sembrare quantomeno singolare (il legislatore si adegua all’errore dell’Agenzia) ma per gli operatori l’aggiustamento è stato opportuno per stroncare sul nascere il rischio di paradossali rilievi in sede di future verifiche in cui il verificatore si sarebbe potuto discostare della circolare 20 invocando (non a torto) la supremazia della legge. Per i contribuenti via libera, quindi, in tutta tranquillità anche al recupero dell’Iva per le procedure avviate il giorno 26 maggio 2021. C’è tempo fino al 2 maggio 2022 (scadenza della dichiarazione annuale relativa al 2021), anche senza insinuazione al passivo, ma non oltre considerando, in merito al dies a quem, la tesi restrittiva dall’Agenzia (circ. 20/E/2021) e fatta salva l’ipotesi di recupero a fine procedura laddove “il cedente/prestatore, ritenendo di poter utilmente recuperare il proprio credito, abbia scelto di insinuarsi al passivo e di non avvalersi della facoltà del nuovo comma 3-bis” cavalcando, nella sostanza, la vecchia disciplina legata all’interpretazione restrittiva del comma 2 ricondotta alla definitività del piano di riparto infruttuoso come precisato dall’Agenzia delle Entrate al forum dello scorso 25 gennaio (si veda Italia Oggi del 26 gennaio). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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