Proventi immobiliari esenti da tassazione per gli enti filantropici


  • L'Agenzia delle entrate conferma l'esenzione se i proventi sono fuori dall'attività d'impresa

    Proventi di natura immobiliare esenti da tassazione per gli enti filantropici purché gli stessi siano utilizzati per lo svolgimento di attività non lucrative. Rientrano nell’esenzione citata anche i proventi da gestione immobiliare, comprese le locazioni, a condizione che gli immobili siano posseduti per il sostegno delle finalità istituzionali e si sia in assenza di una attività organizzata in forma d’impresa.

    Queste le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 75/E di ieri, è intervenuta per fornire chiarimenti in merito alla qualificazione dei proventi derivanti dalla gestione del proprio compendio immobiliare e all’utilizzo dei relativi proventi.

    Si tratta di un ente filantropico, qualificabile come ente del Terzo settore (E.t.s.), ai sensi degli articoli 37 e seguenti del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), costituito nella forma di associazione riconosciuta, che sostiene persone svantaggiate svolgendo tutte le attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del medesimo d.lgs. 117/2017.

    Nella formulazione dell’istanza, l’ente sottolinea di destinare ogni provento a sostegno dell’attività appena indicata, compresi i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare e ritiene che i detti proventi, comprese le locazioni, debbano restare esenti, anche in presenza di una gestione immobiliare con strutture dedicate.

    Si ricorda che l’ente filantropico è una tipologia di ente del Terzo settore (E.t.s.) che può assumere la forma di associazione riconosciuta (quindi con personalità giuridica di diritto privato) o fondazione, con la finalità di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; il vincolo della personalità giuridica è dettato dalla necessità di avere un patrimonio adeguato.
    L'Agenzia delle Entrate ritiene che le attività svolte dall'ente, descritte nella risoluzione, siano compatibili con il dettato normativo allorquando si configurino come prestiti infruttiferi, per loro natura gratuiti, che prevedono esclusivamente la restituzione della sorte capitale.

    L’Agenzia delle Entrate conferma che i proventi di mera gestione immobiliare (redditi di natura fondiaria), destinati al sostegno delle finalità istituzionali, debbono ritenersi esenti in forza del comma 2, dell’art. 84  del d.lgs. 117/2017 (C.T.S.), come modificato dal dl 73/2022 e applicabile fin dall’1/01/2018 per le organizzazione di volontariato (O.d.V.), con applicazione estesa dal comma 2-bis agli enti filantropici, se gli edifici sono destinati allo svolgimento di attività non commerciali mentre restano esclusi, dalla disposizione agevolativa, i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare, se la stessa è organizzata in forma d’impresa.

    In effetti, il citato comma 2 dispone che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale sono esenti dall’imposta sul reddito delle società (Ires).

    Ai fini della qualificazione come non lucrativa dell'attività svolta dagli enti filantropici, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che essa appare sostanziarsi nell'attività di interesse generale, ai sensi della lettera u), comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017 (C.T.S.), come individuata, dall'art. 37, nell'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di di attività di interesse generale.

    L'esercizio di tale attività a titolo gratuito o senza corrispettivi a carico dei beneficiari, rappresenta un indice di non lucratività ai fini della qualificazione dell'attività come 'non commerciale'.

    Stesse conclusioni in relazione all'attività erogativa costituita dalla concessione di prestiti di denaro nei riguardi di beneficiari tenuti alla restituzione del solo capitale, qualora detta attività venga effettuata senza addebito di interessi, o di altri importi a titolo di commissioni comunque denominate, a carico dei beneficiari.

    Come detto, per quanto concerne più specificatamente la gestione del patrimonio immobiliare, l'art. 84 del d.lgs. 117/2017 prevede che “i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società” e tale disposizione, applicabile in estensione anche agli enti filantropici.

    Conclude l’Agenzia delle Entrate, quindi, che con la lett. i), del comma 1 dell’art. 26 del decreto “Semplificazioni” è stata prevista l’applicabilità in via transitoria delle norme di cui al comma 1 dell'art. 104 del d.lgs. 117/2017 anche agli enti del Terzo settore (E.t.s.) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). 

    Ciò comporta che per tali enti trovino applicazione, nel periodo transitorio, le disposizioni del comma 2 dell'art. 84 del d.lgs. 117/2017, con la conseguenza che per enti filantropici trova applicazione, nel periodo transitorio, la relativa esenzione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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