Proroga versamento acconti di novembre 2023 non per tutti


  • Escluse le persone fisiche non dotate di partita Iva

    Proroga acconti di novembre 2023 non per tutti. Fuori anche le persone fisiche non titolari di partita Iva. Pagamento, per i destinatari, in cinque rate mensili a partire dal 16/01/2024.

    Il D.L. 18/10/2023, n. 145, in vigore dal 19/10/2023, da convertire entro il 17/12/2023, all’art. 4 prevede che i soli contribuenti in possesso di partita Iva, che esercitano l’attività in forma individuale (d’impresa, artisti e professionisti) e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro, possono eseguire il versamento del secondo acconto Irpef 2023 entro il 16/01/2024, invece dell’originaria scadenza del 30/11/2023.

    Come si apprende dal comunicato che accompagna il documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare 31/E/2023) per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170.000 euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi.

    Nel delimitare l’ambito di applicazione della misura, l’Agenzia delle Entrate precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

    Lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche giacché continueranno a dover rispettare la scadenza del 30 novembre 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nell’anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro, le persone fisiche non titolari di partita IVA individuale, i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.

    Per verificare il rispetto del “tetto”, fissato a 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022.

    Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe.

    La circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).

    Rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione anche le imposte sostitutive Irpef, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro “LM” (contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAFE.

    Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16/01/2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

    Le scadenze di versamento potranno quindi essere al 16/01/2024, se si versa in un’unica soluzione o al 16/01/2024, 16/02/2024, 18/03/2024, 16/04/2024 e 16/05/2024, se si opta per le cinque rate (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo).

    Resta confermata al 30/11/2023 la scadenza del versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle singole Casse Previdenziali autonome.

    La nuova modalità deve ritenersi transitoria e, quindi, valida esclusivamente per il solo periodo d’imposta 2023. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


    Pistoia