Proroga al 20 luglio dei versamenti delle imposte da dichiarazione


  • Slittano anche i pagamento correlati come i contributi e il diritto camerale

    Nonostante la pessima scrittura del provvedimento, che ha fatto seguito ad un comunicato del dicastero di riferimento, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale (Isa) e con ricavi inferiori a euro 5.164.569, i versamenti in scadenza il 30 giugno scorso sono slittati al 20 luglio senza alcuna maggiorazione. Il differimento si porta dietro i contributi previdenziali, i diritti camerali e tutti gli altri tributi che in genere seguono le scadenze dichiarative. Nessun allungamento dei termini, invece, per le società di capitali, che approvano il bilancio nei centoottanta giorni, e per gli imprenditori agricoli a tassazione fondiaria.

    Con la pubblicazione, sul filo di lana e tenendo conto dell’impatto dell’emergenza Covid-19, del comunicato 28/06/2021 n. 133 e del D.P.C.M 28/06/2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30/06/2021 n. 154), è stata disposta la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 con slittamento dal 30/06/2021 al 20/07/2021, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo interessati dall’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa), di cui all’art. 9-bis del D.L. 50/2017, compresi quelli aderenti al regime forfettario.

    La proroga, come detto, riguarda soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione pari, attualmente, a 5.164.569 euro.

    Il provvedimento (D.P.C.M 28/06/2021) non appare totalmente esaustivo, soprattutto nella possibilità di allungare, con la maggiorazione, i versamenti al 20/08/2021 ma stabilisce che possono beneficiare dello slittamento anche i soggetti aderenti al regime di vantaggio, di cui al comma 1, dell’art. 27, comma del D.L. 98/2011 o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dei detti indicatori (cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito e quant’altro).

    Si evidenzia che risultano, altresì, destinatari della proroga anche i soggetti per i quali la compilazione del modello Redditi 2021 dipende direttamente dalla redazione della dichiarazione della società e/o associazione partecipata, come le società, le associazioni e le imprese soggette agli indici e che imputano il reddito per trasparenza, di cui agli degli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. 917/1986 (Tuir), le società di persone, le associazioni professionali e le società a responsabilità con opzione per la trasparenza, nonché le imprese familiari.

    Rimangono fermi i termini di versamento per i produttori agricoli che determinano il proprio reddito su base fondiaria, di cui all’art. 32 del Tuir, e le società di capitali che approvano il bilancio nei centottanta giorni, le quali dovranno versare le imposte il 20/08/2021, senza maggiorazione e il 20/09/2021 (il 19 cade di domenica), con maggiorazione (0,40%); in altri termini, la proroga con uno specifico provvedimento, in tal caso, non risulta necessaria e lo spostamento ulteriore del termine, per il versamento con maggiorazione, è stato confermato anche da un datato documento di prassi (risoluzione n. 128/E/2007).

    Si ricorda ulteriormente che lo slittamento, senza maggiorazione, dal 30/06 al 20/07, interessa tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quelli riferibili all’Iva correlati agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità e i versamenti derivanti dalle dichiarazioni Irap.

    Il provvedimento, stante il contenuto assai sintetico, non indica tutte le diverse fattispecie correlate alle scadenze dichiarative, come i contributi previdenziali, dovuti dagli artigiani e commercianti, calcolati in dichiarazione (quadro RR), il diritto camerale, le imposte sostitutive, la cedolare secca, l’Ivie e l’Ivafe ma sulla base di quanto accaduto nel passato in virtù di proroghe speculari, e stante il riferimento ai versamenti connessi alle dichiarazioni dei redditi, è da intendersi che la proroga in commento interessi questi ulteriori versamenti.

    Si segnala che la proroga riguarda esclusivamente i versamenti relativi al saldo 2020 e al primo acconto 2021, con la conseguenza che eventuali scadenze già decorse, riguardanti versamenti a titolo di acconto di imposte o contributi relativi al periodo di imposta 2020, non sono modificate dalla presente proroga.

    Infine, si evidenzia che i versamenti che fruiscono della proroga potranno essere effettuati entro il 20/07/2021, senza alcuna maggiorazione e, come successo in precedenza, ancorché non espressamente specificato nel provvedimento ufficiale, si ritiene possibile eseguire i versamenti a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo entro il prossimo 20/08/2021. fabrizio giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

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