Nell’ambito del concordato preventivo biennale (Cpb) il rischio di elusione è totalmente assente per le associazioni professionali “mono-attività”


  • La partecipazione a queste strutture associative resta limitata a obiettivi puramente operativi

    Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 23-2026/T, è intervenuto sulle modifiche introdotte al concordato preventivo biennale (CPB), con particolare riferimento alla possibilità di applicare il detto istituto soltanto con l’adesione di tutti i professionisti che esercitano l’attività in forma individuale, in ossequio alle disposizioni contenute nelle lettere b-quinquies) e b-sexies) del comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. 13/2024, come introdotte dal comma 1 dell’art. 9 del d.lgs. 81/2025.

    Il notariato ricorda che il concordato preventivo si è consolidato come uno dei principali strumenti di compliance fiscale tesi a favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti e che l'istituto risulta applicabile ai soggetti che utilizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), permettendo di definire in anticipo il reddito di lavoro autonomo per un biennio, offrendo certezze sulle imposte da versare e significativi vantaggi in termini di accertamento.

    Tuttavia, il quadro normativo è stato recentemente modificato e integrato dal decreto correttivo (d.lgs. 81/2025), che ha introdotto nuove e stringenti cause di esclusione riguardanti specificamente i professionisti associati.

    In base alla nuova disciplina, infatti, un professionista non può aderire all’accordo per la propria attività individuale se l'associazione di cui fa parte non esercita la medesima opzione; allo stesso modo, l'associazione professionale è esclusa dal patto con il Fisco se anche uno solo degli associati, che dichiara redditi di lavoro autonomo individuale, decide di non aderire; si crea così un legame inscindibile, per finalità antielusione, tale che, per beneficiare del concordato, s’impone un’adesione congiunta e una situazione parallela mantenuta per l'intero biennio.

    L'obiettivo è, infatti, quello di impedire manovre destinate a spostare artificiosamente il reddito verso il soggetto, individuo o associazione, che ha aderito all’accordo, sfruttando il fatto che le imposte verrebbero pagate sul reddito concordato anziché su quello effettivo, potenzialmente molto più alto.

    L'Agenzia delle Entrate (FAQ del 25 settembre 2025) ha fornito chiarimenti in merito alla gestione di casi limite, come la presenza di associati in regime forfettario o soggetti esclusi dagli Isa per inizio attività, precisando che in tali ipotesi, l'impossibilità tecnica di aderire al patto, da parte di un socio, non preclude l'accesso all'istituto per l'associazione e per gli altri membri.

    Un punto di particolare rilievo, evidenziato dallo studio, peraltro, riguarda le associazioni notarili "mono-attività" (ma la situazione può essere estesa ad altre tipologie di professionisti) costituite esclusivamente per la gestione delle esecuzioni immobiliari o per la levata dei protesti; in questi casi, i notai mantengono la propria attività individuale, ma partecipano a queste strutture esclusivamente con finalità puramente operative.

    Per il notariato l'applicazione rigorosa delle nuove cause di esclusione a queste realtà appare ingiustificata giacché tali associazioni svolgono per statuto un'attività esclusiva e rigidamente regolata (per esempio, gli incarichi per le esecuzioni sono conferiti dai tribunali), con la conseguenza che il rischio di trasferire redditi tra lo studio individuale e l'associazione è inesistente (per esempio, un notaio non potrebbe mai fatturare tramite l'associazione un atto di compravendita o un mutuo).

    Per questo motivo, il notariato invoca un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che disapplichi le cause di esclusione per queste particolari tipologie associative, evitando che l'adesione resti bloccata dal dissenso di un singolo componente per una attività assolutamente marginale rispetto all’attività principale esercitata. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


    Pistoia