Per gli atti e provvedimenti amministrativi emessi digitalmente dalla Pubblica Amministrazione si rende applicabile l’imposta di bollo fissa pari a 16 euro a prescindere dalla lunghezza mentre per le scritture private si deve tenere conto del numero di fogli utilizzati, non potendo beneficiare della forfetizzazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 153/2026 ha fornito chiarimenti sul tema della corretta applicazione dell’imposta di bollo sulle istanze e sugli atti e i provvedimenti della Pubblica amministrazione.
L’evoluzione verso la digitalizzazione, infatti, ha sollevato dubbi interpretativi circa la corretta applicazione dell'imposta di bollo sui contratti e sugli atti gestiti attraverso piattaforme telematiche, dovendo tenere ulteriormente conto che l’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 642/1972 e che l’articolo 1 stabilisce che l’imposta è dovuta per gli atti, i documenti e i registri indicati nella Tariffa allegata (Parte Prima).
Per quanto concerne gli atti e i provvedimenti rilasciati dalle amministrazioni pubbliche, rientranti nell'art. 2 della Tariffa, la normativa stabilisce una distinzione netta in base alla modalità di emissione prevedendo l’applicazione dell’imposta di bollo in misura forfettaria di 16 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento (numero di pagine o righe).
L’agenzia evidenzia che non tutti i documenti scambiati telematicamente godono del regime forfettario e la limitazione del meccanismo di determinazione forfetaria dell’imposta di bollo dovuta in relazione agli atti e ai provvedimenti rilasciati per via telematica dalla Pubblica Amministrazione risulta essere, di conseguenza, una precisa scelta del legislatore che emerge sia dalle disposizioni richiamate, sia dall’esame dei relativi lavori preparatori.
Pertanto, se l'atto è qualificato come scrittura privata, rientrante nel citato nell'art. 2 della Tariffa, l'imposta è dovuta nella misura di 16 euro per ogni foglio e il foglio deve essere inteso come composto da quattro facciate; in questo caso, non è prevista una deroga specifica legata al solo formato digitale che permetta di superare il conteggio basato sulle dimensioni del testo.
La corretta qualificazione giuridica dell'atto, quindi, è il presupposto per l'applicazione del tributo con la conseguenza che se l'atto è un provvedimento o un atto amministrativo emesso da una P.A., anche se relativo a una procedura contrattuale, si rende applicabile il regime forfettario telematico mentre se l’atto è una convenzione o un contratto tra privati (o tra P.A. e privati in forma di scrittura privata), l'imposta segue le regole ordinarie basate sulla foliazione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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