La nuova imposta sulle imprese (IRI) al 24%


  • Tassazione allineata all'IRES

    Dal prossimo 1° gennaio, le imprese individuali e le società personali, in contabilità ordinaria, potranno optare per l’assoggettamento del reddito d’impresa conseguito con un’aliquota proporzionale del 24%. Si tratta, essenzialmente, di un’agevolazione finalizzata alla patrimonializzazione delle imprese.
    Questa un’interessante novità, introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (si veda anche ItaliaOggi 7/12/2016) approvata ieri dal senato con voto di fiducia, la cui applicazione è disciplinata, a partire dal 1° gennaio del prossimo anno, dal nuovo art. 55-bis del dpr 917/1986 (Tuir).
    Infatti, nell’ambito della citata legge, con decorrenza dall’1/1/2017, è stata introdotta l’imposta sul reddito d’impresa (IRI), destinata alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria; l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota proporzionale del 24%, sulla falsariga di quanto avviene per i soggetti Ires (art. 77 del Tuir), al reddito non distribuito e destinato a potenziare il patrimonio dell’impresa; con l’ulteriore aggiunta del comma 2-bis all’art. 116 del Tuir, il regime opzionale può essere applicato anche dalle società a responsabilità limitata “trasparenti”.
    Come indicato nelle relazioni e nel dossier alla legge di bilancio 2017, l’agevolazione tende a tassare con una medesima e proporzionale aliquota il reddito d’impresa, a prescindere dalla veste giuridica in cui la stessa viene esercitata, relativamente al reddito “non” distribuito, considerando l’impresa come soggetto autonomo rispetto all’imprenditore.
    In effetti, scindendo il reddito d’impresa da quello dell’imprenditore, si rende possibile disapplicare le aliquote marginali Irpef dell’imprenditore e del socio, applicando la medesima aliquota proporzionale (24%) destinata ai soggetti Ires, con un evidente risparmio d’imposta.
    La tassazione del reddito d’impresa dei soggetti Irpef, a prescindere dalla quota soggetta a Iri o Irpef, resta in capo all’imprenditore o al socio in ragione della propria quota di partecipazione agli utili, anche se determinata e liquidata dalla società, risultando deducibili, dal reddito d’impresa, le somme prelevate dall’imprenditore nei limiti dell’utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti.
    Quindi, in estrema sintesi, il reddito realizzato dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo e individuale (Irpef) dell’imprenditore o del socio o del collaboratore familiare ma è assoggettato a tassazione “separata” con l’aliquota proporzionale pari al 24%; al contrario, le somme prelevate dall’imprenditore, dal socio o dal collaboratore sono tassate in capo a questi ultimi con le ordinarie modalità prescritte dal regime Irpef compresi, a maggior ragione e per il futuro, quelli assoggettati precedentemente alla tassazione separata dell’Iri.
    Il reddito su cui applicare l’aliquota proporzionale indicata, pertanto, è costituito dal reddito d’impresa, diminuito nell’ammontare dai prelevamenti degli utili e delle riserve eseguiti nel corso del periodo d’imposta o alla fine del periodo d’imposta dall’imprenditore, dal collaboratore o dai soci, nei limiti dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati alla nuova imposta.
    Di conseguenza, le somme prelevate assumono una duplice veste, giacché da una parte assumono valenza per l’impresa e da una parte assumono valenza per il percipiente, nella considerazione che deve essere evitata la doppia tassazione e, in presenza di un reddito assoggettato alla nuova imposta superiore all’utile conseguito, l’eccedenza non potrà essere oggetto di prelevamento, sulla stessa falsariga di quanto avviene nell’ambito Ires.
    Il reddito dell’esercizio o degli esercizi precedenti deve essere considerato al netto delle perdite concretizzate in ambito Iri riportabili e, come disposto dal nuovo art. 55-bis (comma 2), le perdite maturate nel corso dell’applicazione del regime in commento, devono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai fini Iri per l’intero importo che trova capienza e senza limitazione temporale nel quinquennio, come previsto dal comma 3, dell’art. 8 del Tuir.
    Si evidenzia, infine, che l’applicazione della detta disciplina presuppone l’esclusione dalla tassazione per trasparenza del reddito d’impresa e che, ai fini previdenziali, la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini Iri ma dell’intero reddito d’impresa conseguito dall’impresa, come avviene attualmente, mentre il regime risulta opzionale e rinnovabile, con validità quinquennale e con scelta effettuata in modalità postergata nell’ambito del modello dichiarativo (Unico) del periodo in cui è riferita la dichiarazione cui si rende applicabile il regime in commento. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI. (riproduzione riservata)
     


    Pistoia, PT, Italia