IRAP arretrata con pagamento senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2022


  • Possibile regolarizzazione del saldo 2019 e del primo acconto 2020

    Ulteriore proroga al 30 giugno prossimo per effettuare il versamento dell’Irap non pagata a saldo del 2019 e come primo acconto del 2020. La detta proroga annulla la precedente che aveva fissato il nuovo termine per i versamenti indicati al 31 gennaio scorso.

    Con un emendamento al decreto milleproroghe, approvato in commissione finanze e lavoro, è stato previsto un ulteriore differimento, al 30/06/2022, del termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al comma 5 dell'art. 42-bis del dl 104/2020.

    Tale ultima disposizione, anticipata dal quotidiano, contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020, ai sensi dell'art. 24 del dl 34/2020, nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l'imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.

    In effetti, le disposizioni, di cui al citato comma 5, stabiliscono, nella versione attuale, che “in caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 31 gennaio 2022, senza applicazioni di sanzioni né interessi”.

    L’ulteriore proroga risulta utile anche al fine di consentire alle imprese di valutare se hanno correttamente fruito dell'esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti, alla luce dei previsti limiti comunitari, beneficiando della non applicazione degli interessi e delle sanzioni, a regime sempre dovuti.

    Infatti, la Commissione europea (comunicazione n. 8442/2021) aveva nuovamente modificato il “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato”, aumentando i massimali per le misure previste nelle sezioni 3.1) e 3.12) del medesimo provvedimento.

    Si evidenzia, come detto, che, ai sensi del comma 3 dell’art. 24 del dl 34/2020 (decreto Rilancio), l’esclusione dall’obbligo di versamento del saldo Irap relativo al 2019 e della prima rata dell’acconto Irap relativo al 2020 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione europea e che, come  indicato anche da Assonime (informativa 19/11/2021), il detto intervento aveva prorogato fino al 30/06/2022 il “Quadro temporaneo”, la cui scadenza era prevista per il 31/12/2021, prorogato dal 30/06/2022 al 30/06/2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del detto quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, e aggiornato gli importi massimi di taluni tipi di aiuto in maniera proporzionale rispetto alla proroga della durata.

    Come indicato a suo tempo nel comunicato stampa della Commissione, infine, la proroga al 30/06/2022 avrebbe dovuto consentire agli Stati membri di estendere eventualmente i regimi di sostegno e garantire che le imprese, che risentivano della crisi, non fossero private del sostegno necessario, con la possibilità di procedere, nel contempo, al monitoraggio della pandemia da Covid-19 e di altri e ulteriori rischi per la ripresa economica. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI(riproduzione riservata)


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