Il contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l’anno 2023 tiene conto anche dei componenti positivi e negativi di reddito


  • L'agenzia delle entrate fornisce per l'indicazione della corretta base imponibile

    Per determinare la base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo, dovuto per l’anno 2023, si devono considerare anche i componenti positivi e negativi di reddito, come le sopravvenienze attive e le sopravvenienze passive. Alla stessa stregua, le somme ottenute quale risarcimento danni, sostitutive del reddito imponibile, concorrono alla formazione della base imponibile del contributo indicato.

    L’Agenzia delle entrate, con le risposte n. 16/2024 e 18/2024 di ieri, ha fornito i chiarimenti ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributo di solidarietà straordinario, di cui ai commi da 115 a 121, dell’art. 1 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

    Si ricorda che, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, con queste disposizioni è stato istituito, limitatamente all’anno 2023, un contributo di solidarietà, posto a carico degli esercenti l’attività di produzione di energia elettrica, l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale e dei soggetti, dei rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

    Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società (Ires).

    Con la prima istanza, la società ha evidenziato di beneficiare dei certificati verdi, di aver aderito alla rimodulazione volontaria degli incentivi, accettando la riduzione di incentivi erogabili dal gestore dei servizi energetici (Gse), e di non incorrere nel divieto di accesso ai nuovi incentivi e, quindi, chiedeva se, ai fini della determinazione del contributo indicato e, quindi, della quota di reddito complessivo, dovesse tenere conto anche di elementi di natura straordinaria, come la sopravvenienza realizzata per effetto del rimborso da parte del Gse per una differenza di incentivi.

    Sulla medesima falsariga, con altra istanza, un’altra società, attiva nel comparto della distribuzione petrolifera, ha chiesto alle Entrate se, ai fini della determinazione della base imponibile, per l’applicazione del citato contributo temporaneo, avesse dovuto tenere conto dell’importo ricevuto quale indennità di mancato guadagno, relativo a prodotti dalla stessa commercializzati.

    L’agenzia ha fornito due risposte distinte, sebbene le istanze avessero a oggetto fattispecie similari e, come al solito, ha ripercorso la disciplina, fornendo le relative precisazioni.

    Con la prima risposta (n. 16/2024) ha chiarito che, in merito alla determinazione della base imponibile, deve essere richiamato un precedente documento di prassi (Agenzia delle entrate, circ. 4/E/2023 § 1.2.), con il quale la stessa agenzia aveva chiarito che, ai fini del calcolo della base imponibile, rileva l'ammontare di reddito determinato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV del dpr 917/1986 (TUIR), conseguito nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso all’1/01/2023, senza considerare, per ognuno dei periodi d'imposta interessati, l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per l’aiuto alla crescita economica (Ace).

    Di conseguenza, per l’agenzia, la base imponibile deve essere determinata considerando le disposizioni, di cui agli articoli 83 e seguenti del TUIR, che tengono anche conto degli eventuali componenti positivi di reddito, come le sopravvenienze attive, di cui all'articolo 88 del TUIR, e negativi, come sopravvenienze passive, di cui all'articolo 101 del medesimo testo unico.

    Con la seconda risposta (n. 18/2024), inevitabilmente, l’agenzia ha seguito il medesimo indirizzo, affermando che, anche nel secondo caso prospettato, la somma riconosciuta a fronte di un risarcimento di un danno, sostitutivo di un reddito, ai sensi dell’art. 6 del Tuir, deve concorrere alla formazione della base imponibile del contributo temporaneo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) 


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