Per gli ETS determinazione della base imponibile senza soluzione di continuità


  • Nonostante il via ai nuovi regimi fiscali per gli ETS, l'imponibile si calcola come in precedenza

    Per gli enti del Terzo settore (Ets), escluse le imprese sociali, la qualificazione fiscale dell'attività svolta ai fini dell’imposta regionale sule attività produttive (Irap) deve essere determinata, per ogni periodo d'imposta, sulla base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

    Nel provvedimento correttivo, di cui al d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (“Decreto Omnibus”), infatti, gli enti del Terzo settore (Ets) dovranno, ai fini del tributo regionale, continuare a distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali secondo i criteri del D.P.R. 917/1986 (TUIR), cui hanno fatto riferimento fino al 2025, anno anteriore a quello di applicazione delle specifiche disposizioni fiscali, di cui al d.lgs. 117/2017.

    Questo ciò che viene previsto con le disposizioni contenute nel nuovissimo art. 82-bis del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore - Cts), inserito dal provvedimento correttivo della riforma fiscale, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri in questi giorni.

    Si ricorda che, anche in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni di carattere fiscale contenute nel Titolo X del dlgs 117/2017, dopo il via libera dell’UE, ai fini Irap nessuna specifica previsione è stata introdotta, con la conseguenza che i detti enti hanno dovuto, necessariamente, applicare le disposizioni riferite agli enti privati non commerciali, di cui all’art. 10 del d.lgs. 446/1997.

    Ai sensi dell’art. 2 del decreto Irap appena indicato, l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta a prescindere, per gli Ets, dalla natura dell’attività svolta.

    La determinazione della base imponibile del tributo, per i detti enti del Terzo settore, segue regole diverse a seconda che l’ente eserciti esclusivamente una attività istituzionale (o, meglio, di interesse generale, di cui all’art. 5 del Cts) oppure, collateralmente, svolga anche un’attività commerciale, sebbene in via non prevalente, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 117/2017.

    La base imponibile è calcolata, nel primo caso, con il metodo “retributivo”, di cui al comma 1 dell’art. 10 del d.lgs. 446/1997, mentre, nel secondo caso, la base imponibile deve essere determinata con il metodo “misto”, di cui al comma 2 dell’art. 10 del medesimo provvedimento; tale ultimo metodo (misto) è applicato in relazione alla modalità di determinazione del reddito d’impresa e non è altro che il risultato dell’applicazione dei due metodi (retributivo e commerciale).

    In tale ultimo caso, la base imponibile Irap è determinata, computando, in linea di principio, i costi riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle disposizioni adottate per gli enti commerciali e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, confermando ulteriormente che, nel caso di enti qualificabili come commerciali, la base imponibile debba essere totalmente determinata ai sensi dell’art. 5 del decreto Irap.

    Pertanto, quindi, in relazione alla nuova qualificazione degli Ets, seguendo un criterio di “continuità” della qualificazione fiscale delle attività (commerciali e non commerciali) ai fini della determinazione dell’Irap e al fine di evitare incertezze interpretative, il legislatore è intervenuto lasciando immodificate le modalità di calcolo del valore della produzione netta ai fini Irap per gli Ets, cercando ulteriormente di semplificare e coordinare il calcolo della base imponibile per questi enti, legando la determinazione del valore della produzione alla qualificazione fiscale dell'attività.

    Infatti, l’inserimento dell'articolo 82-bis all'interno del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), introduce un principio fondamentale ovvero che per gli Ets, con la sola esclusione delle imprese sociali, di cui al d.lgs. 112/2017, la qualificazione fiscale dell'attività svolta ai fini Irap deve essere determinata, per ogni periodo d'imposta, in base alle disposizioni del Tuir, tenendo conto che la novità si rende applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026), coincidente con quello previsto dal comma 2 dall’art. 104 del d.lgs. 117/2017.

    Il rinvio appena indicato è determinante, perciò, per stabilire la modalità di determinazione del valore della produzione netta giacché, di fatto, la distinzione tra attività commerciale e non commerciale operata ai fini delle imposte sui redditi diventa il criterio guida per l'applicazione puntuale del d.lgs. 446/1997, con la conseguenza che se l'attività è qualificata come non commerciale, secondo il D.P.R. 917/1986 (TUIR), il valore della produzione ai fini Irap seguirà le regole semplificate, basate solitamente sulle retribuzioni e i compensi mentre se l'attività è qualificabile come commerciale, la base imponibile sarà determinata secondo i criteri ordinari previsti per le imprese commerciali. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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