Fondi limitati per salvare il superbonus nella misura maggiorata del 110% (o 90%)


  • Emanato il decreto salva superbonus ma restano ancora numerose criticità

    Per salvare la detrazione maggiorata del 110% (o 90%) non vi sono ulteriori disponibilità finanziarie.

    La relazione tecnica che ha accompagnato il recente provvedimento è inequivocabile e, non considerando gli effetti restitutori, il Governo ha previsto l’utilizzo di un fondo già stanziato con una disponibilità attuale di circa 16 milioni.

    Neutrale, invece, l’impatto sulle casse statali dell’obbligo di sottoscrizione delle polizze assicurative per chi ha eseguito interventi da superbonus sugli immobili collocati in aree sismiche.

    Si ricorda che il D.L. 212/2023 (decreto Salva Superbonus), di recente emanazione, è intervenuto per salvaguardare i contribuenti che, pur avendo eseguito una cessione od ottenuto uno sconto in fattura sugli stati di avanzamento della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, non sono e non riusciranno a completare gli interventi già iniziati. 

    Si ricorda che ai sensi del comma 1-bis, l'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno (massimo due) stato di avanzamento dei lavori (Sal) e che, con una risposta a specifica interrogazione parlamentare (n. 5-07055/2021), il ministero dell’economia e delle finanze ha confermato che, nel caso di esercizio di una delle opzioni, di cui all'art. 121, con riguardo a spese agevolate con il superbonus che si riferiscono a uno stato di avanzamento lavori, l'ultimazione dei lavori medesimi è chiaramente conditio sine qua non per il consolidamento a titolo definitivo della spettanza dell'agevolazione anche sulla parte riferibile alle opzioni correttamente esercitate sugli stati di avanzamento lavori (Sal), ma tale ultimazione dei lavori può anche avvenire in un momento successivo allo spirare del termine finale della finestra temporale di operatività dell'agevolazione.

    Il provvedimento ha suscitato subito numerose critiche, a partire dalla categoria dei professionisti tecnici (Consiglio nazionale degli ingegneri, comunicato del 2 gennaio 2024) i quali hanno subito evidenziato che il provvedimento non può essere considerato soddisfacente in quanto lo stesso non tiene conto, innanzitutto, del miglioramento energetico degli edifici, poi che il meccanismo del contributo a favore di proprietari richiede un reddito troppo basso (inferiore a 15.000 euro per le spese sostenute nel 2024) e che sorprende l’introduzione di limitazioni per gli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche sia per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in aree sismiche.

    La relazione tecnica al provvedimento, in prima battuta, evidenzia che l’intervento non modifica le percentuali e le modalità di fruizione e, soprattutto, non considera gli effetti restitutori rispetto alle ipotesi indicate nel provvedimento approvato e che il contributo, sebbene ancora da stabilire, non è tassato e potrà avvalersi dello stanziamento di cui al comma 3, dell’art. 9 del D.L. 176/2022 pari a 20 milioni di euro, di cui utilizzati, allo stato attuale, circa 3 milioni e mezzo.

    Con riferimento all’intervento più criticato, dopo quello destinato alla revisione della detrazione del 75% spettante per i lavori destinati alla eliminazione delle barriere architettoniche (si pensi agli strumenti che agevolano i movimenti dei disabili come le porte automatiche), ovvero quello di restringere l’ambito applicativo della deroga al divieto di opzione per la cessione o sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, è evidente che l’intervento ha, quale obiettivo prioritario, quello di evitare, si dice testualmente, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

    Infine, l’introdotto obbligo assicurativo, per i contribuenti che fruiscono della detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento, non comporta alcun aggravio per le casse statati giacché l’effetto negativo relativo alla detraibilità del costo della polizza nella misura del 19% è neutralizzato dal pagamento dell’imposta sui premi assicurativi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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