Flat tax incrementale con franchigia del 5% calcolata sul reddito maggiore del triennio precedente


  • Per la valutazione si prescinde dalla modalità di determinazione del reddito

    Dalla relazione tecnica alla Manovra 2023, ai fini dell'applicazione della "flat tax incrementale" si evince chiaramente che la franchigia del 5% deve essere calcolata sull’importo più elevato di reddito dichiarato negli anni 2020, 2121 e 2022.

    La bozza di legge di bilancio 2023 introduce una tassazione piatta, sostitutiva di Irpef e relative addizionali, pari al 15% sulla quota di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente; si tratta della cosiddetta “flat tax incrementale”.

    Innanzitutto, è bene evidenziare che dal punto di vista soggettivo la nuova tassazione è destinata ai contribuenti, persone fisiche che esercitano una attività di impresa o di lavoro autonomo, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, di cui alla legge 190/2014; si tratta, pertanto e soprattutto, di imprese individuali e di professionisti che non applicano il regime forfetario, poiché anche nella relazione illustrativa si fa riferimento alle persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, a prescindere dal regime contabile adottato tant’è che, ai fini della stima del gettito, nella relazione tecnica si richiamano i quadri RE – redditi di lavoro autonomo e RF e RG – redditi d’impresa.

    Le prime criticità riguardano l’assenza di indicazioni sulla modalità di determinazione del reddito nel triennio precedente (2020-2022) e l’assenza di un dato triennale per i contribuenti che hanno iniziato l’attività successivamente al 2020, con possibile inapplicabilità della disciplina.

    La tassazione piatta al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali locali per coloro che non aderiscono al regime forfetario, resta limitata, inoltre, al 2023 e, di conseguenza, presuppone il conseguimento, in detto periodo d’imposta, di un reddito, d’impresa o di lavoro autonomo, maggiore rispetto agli stessi redditi dichiarati nel triennio precedente; in assenza di incremento, infatti, non si determina una base imponibile tassabile con la detta percentuale.

    Dalle disposizioni in commento, infatti, emerge che la base imponibile tassabile con l’aliquota fissa del 15% deve essere determinata per differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

    Dalla relazione tecnica si comprende meglio, quindi, che la base imponibile agevolata (incrementale e nel limite di 40 mila euro) deve essere determinata tenendo conto di una franchigia pari al 5% calcolata sull’importo più elevato dichiarato in uno dei tre periodi d’imposta precedenti (2020, 2021 e 2022).

    La conseguenza è che, per esempio, se un professionista dichiara, nel 2023, un reddito pari a 100.000 euro mentre nel 2022 ha dichiarato 90.000 euro, nel 2021 euro 80.000 e nel 2020 euro 85.000, la differenza (pari a 10.000 euro) tra il reddito 2023 (100.000 euro) e quello più elevato (2022) dichiarato in un anno del triennio precedente (90.000 euro), occorre effettuare la decurtazione (franchigia) del 5% da calcolare sul reddito più elevato del triennio (90.000 x 5% = 4.500), con la conseguenza che la base imponibile, da tassare al 15%, risulta pari a 5.500 euro (10.000 – 4.500 = 5.500) e l’imposta dovuta ammonta a 825 euro; sulla ulteriore quota di reddito, si rende inevitabilmente applicabile la tassazione Irpef progressiva.

    Per stimare il gettito in applicazione del regime incrementale in commento, la relazione tecnica evidenzia che sono state fatte simulazioni tenendo conto delle dichiarazioni delle persone fisiche (quadri RE, RG e RF) e che sono stati confrontati gli importi dichiarati nell’ultimo anno utile, senza considerare il 2020, influenzato dalla pandemia, che avrebbe provocato importanti distorsioni, tenendo conto anche dell’esclusione della platea potenzialmente interessata al regime forfetario, in considerazione dell’incremento della soglia da 65 mila euro a 85 mila, come prevista dalla medesima manovra.

    Sulla base della detta simulazione e della relativa elaborazione, nella relazione tecnica si stima una variazione complessiva sul gettito di competenza parei a 803 milioni di euro per il 2023 a titolo di Irpef, addizionali e imposta sostitutiva, tenendo anche conto della sterilizzazione degli effetti dell’acconto Irpef da versare per il 2024. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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