Doppia possibilità per la definizione agevolata delle liti in Cassazione


  • Per gli enti locali discrezionalità soltanto con la definizione introdotta dalla legge di Bilancio 2023

    Doppia possibilità per la definizione delle liti in Cassazione, poste le diverse modalità per il perfezionamento. La più datata, infatti, scade il prossimo 16 gennaio e si deve ritenere applicabile, senza alcuna discrezionalità, anche da parte degli enti territoriali (comuni, in primis) mentre per quella introdotta dalla legge di bilancio 2023 il termine è attualmente fissato al 30 giugno 2023 e appare facoltativa per i detti enti territoriali.

    Per valutare la doppia, quanto alternativa possibilità, si deve prendere atto delle disposizioni introdotte dall’art. 5 della legge 130/2022 e di quelle inserite nella legge di bilancio per il 2023, in corso di emanazione, nell’attuale art. 42, avente ad oggetto la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    Con riferimento alla definizione, di cui al citato art. 5 della legge 130/2022, è opportuno evidenziare che deve trattarsi di liti pendenti in Cassazione alla data del 16/09/2022, con un abbattimento modulato a seconda che si tratti di liti di valore fino a 100.000 euro, per le quali l’Agenzia delle entrate è risultata totalmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio, che si perfeziona con il pagamento del 5% del valore della lite o di valore fino a 50.000 euro, per le quali l’Agenzia delle entrate è risultata in parte soccombente nei giudizi di merito, che si perfeziona con il 20% del valore della lite; stralcio variabile, quindi, dall’80% al 95%.

    Sono escluse le liti in cui sono parti altri enti impositori, ancorché di natura tributaria e, se ci si vuole avvalere della detta definizione e l’Agenzia delle entrate non oppone il diniego, il processo si estingue con spese compensate; in caso con­tra­rio, si rende necessario ricorrere contro il diniego e il processo si dovrà svolgere di fronte alla Cassazione con quello di merito.

    Gli importi devono essere versati entro la data del 16/01/2023, con il modello ad hoc, se riferibili a liti incardinate con l’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 356446/2022).

    La nuova definizione prevista dalla legge di bilancio 2023, invece, ricalca, in linea di massima la precedente, di cui all’art. 6 del dl 119/2018 e, di conseguenza, non presenta soglie per l’accesso, risulta applicabile a tutti gli atti impugnati, a prescindere dal fatto che siano impositivi o meno, e, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o nell’unica pronuncia non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della legge (1/01/2023), le liti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza in primo grado, o con il 15% del valore della lite, in caso di soccombenza nel secondo grado di giudizio; in caso di accoglimento parziale o di soccombenza ripartita, l’importo al netto di sanzioni e interessi, è dovuto per intero con riferimento alla parte di atto confermato nella pronuncia.

    Gli importi devono essere versati, nella versione attuale della legge, entro il prossimo 30 giugno e alla stessa data deve essere presentata una istanza, in esenzione di bollo, nelle modalità indicate con uno o più futuri provvedimenti direttoriali delle Entrate.

    Una ulteriore, quanto sostanziale differenza, si rileva nella parte relativa alla estensione della definizione agli enti territoriali, giacché il comma 15 dell’art. 5 della legge 130/2022 dispone letteralmente che i detti enti, con proprio regolamento, stabiliscono l’applicazione delle dette disposizioni, mentre il comma 19 dell’attuale art. 42 della bozza di legge di bilancio 2023 dispone che ciascun ente territoriale “può stabilire”, entro il 31/03/2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propria atti, la relativa applicazione.

    È evidente che il comma 15 dell’art. 5 della legge 130/2022 non pone alcuna facoltà in capo all’ente ma ne dispone l’obbligo giacché si prevede che lo stesso ente territoriale “stabilisce” (e non “può stabilire”) l’applicazione delle disposizioni del citato art. 5, disponendo chiaramente che non sussiste, in capo al medesimo ente, con riguardo alla definizione più datata, di cui al dl 130/2022, alcun profilo di discrezionalità, come alcuni enti (comuni, in particolare) vorrebbero lasciare intendere.

    È ulteriormente chiaro che, anche in tal caso e in assenza di modalità prescritte per adire alla detta definizione, i contribuenti saranno costretti a presentare una istanza di definizione su modello libero, esente da bollo, procedendo con una autoliquidazione di quanto dovuto (con le riduzioni indicate) e, in caso di diniego, si renderà necessario ricorrere contro lo stesso diniego, con un processo incardinato in Cassazione, insieme a quello di merito. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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