Dal 15 luglio scorso, niente "split payment" sulle prestazioni dei professionisti


  • Dal 15 luglio 2018 si torna all'antico, niente scissione per i lavoratori autonomi

    Split payment, un passo indietro. Dal 15 luglio scorso, infatti, l’obbligo di versamento dell’Iva, sulle prestazioni professionali a favore della Pubblica amministrazione, torna in capo al professionista. Disciplina che permane, invece, sulle prestazioni di agenzia, procacciamento e mediazione.
    Con la pubblicazione del dl 12/07/2018 n. 87 (cosiddetto “Decreto Dignità”), nella Gazzetta ufficiale di venerdì scorso (serie generale - 13/07/2018, n.161), a talune prestazioni di servizi, soggette a ritenuta d’acconto, non è più applicabile la disciplina della “scissione dei pagamenti” (split payment), di cui all’art. 17-ter, dpr 633/1972.
    L’intervento legislativo reintroduce, dopo il comma 1-quinquies e al posto del soppresso comma 2, dell’art. 17-ter, dpr 633/1972, abrogato dalla lett. c), comma 1, dl 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, il seguente periodo (1-sexies): “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi (…) i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25” del dpr 600/1973.
    Dunque, i professionisti escono da un regime alquanto pesante che, nell’ambito delle prestazioni eseguite nei confronti della Pubblica amministrazione, si vedevano non pagata l’Iva, giacché era sull’ente che ricadeva l’obbligo di versamento, con le modalità indicate dagli articoli 4 e 5, del dm 23/01/2015.
    Si ricorda che i compensi dei professionisti sono assoggettati a ritenuta d’acconto, ai sensi del comma 1, dell’art. 25, dpr 600/1973, con riferimento ai compensi di lavoro autonomo percepiti; il richiamo espresso all’art. 25, del dpr 600/1973, a cura dell’art. 12 del decreto in commento, mantiene l’applicazione del regime sulle provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, soggette alla ritenuta, ma dell’art. 25-bis del medesimo decreto di accertamento.
    Inoltre, in presenza di un professionista residente all’estero, soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta, di cui al comma 2, dell’art. 25, dpr 600/1973, l’esclusione deve essere confermata, non solo per l’intero richiamo a tali disposizioni, ma anche perché a questi soggetti viene applicata la disciplina dell’inversione contabile (“reverse charge”) che ha la priorità sulla disciplina della scissione dei pagamenti.
    Le nuove disposizioni, inoltre, si rendono applicabili alle prestazioni per le quali la fattura è emessa successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, con la conseguenza che la novità è applicabile a partire dalle fatture emesse verso la Pubblica amministrazione dallo scorso 15 luglio.
    E’ ulteriormente chiaro, per prassi consolidata, che in caso di modifica delle fatture precedentemente emesse, in presenza di una variazione in aumento, si rende applicabile la nuova disciplina, anche se la fattura era stata emessa con il meccanismo revocato, ai sensi dell’art. 26, dpr 633/1972 mentre, al contrario, in caso di variazione in diminuzione, si rende necessario applicare le regole con le quali la fattura iniziale è stata emessa (Agenzia delle entrate, circ. 15/E/2015).
    Sul tema alcuni autori si sono già espressi, richiamando l’attenzione, in particolare sul fatto che la nota di variazione potrebbe essere emessa anche a distanza di anni e che l’emissione della nota di variazione della precedente fattura deve essere emessa con l’indicazione della fattura da rettificare e dell’ammontare oggetto di rettifica, ma è altrettanto evidente che il caso dovrebbe essere più unico che raro, stante il fatto che i professionisti operano con il “regime di cassa” e che solo ad avvenuto pagamento, quindi a conclusione dell’iter relativo alla prestazione, dovrebbe essere emessa la fattura definitiva, tenendo conto di quanto incassato e che, al fine di “sollecitare” il pagamento, dovrebbe essere emesso il solo avviso di parcella.
    A ogni buon conto, il committente soggetto al regime dell’inversione contabile, al ricevimento della nota di variazione dovrà procedere, correttamente, all’annotazione della stessa nel registro delle vendite o eseguendo il versamento diretto del tributo, anche in questo caso se la prestazione è stata eseguita nell’ambito di un’attività commerciale e, quindi, d’impresa.
    Al contrario, se la prestazione subita è stata eseguita nell’ambito delle attività istituzionali, quindi al di fuori del regime d’impresa, il committente potrà utilizzare il maggior versamento, in abbattimento dei successivi versamenti, nell’ambito del regime in commento. fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
     
     


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