Credito d’imposta sulle erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art-bonus) condizionato.


  • Deve essere assente una controprestazione per la deducibilità

    Per beneficiare del credito d’imposta sulle erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art-bonus) è necessario il pagamento tracciabile mentre le erogazioni possono godere dell’agevolazione soltanto se non sussiste una controprestazione o un riconoscimento di natura economica a favore dell’erogante e se le stesse non risultano finalizzate a un generico sostegno del beneficiario.

    L’Agenzia delle entrate, con la circolare 34/E dello scorso 28 dicembre, ha fornito precisazioni in merito al credito d’imposta destinato a favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (notoriamente definito Art-bonus), di cui all’art. 1 del D.L. 83/2014.

    Si ricorda, innanzitutto, che il citato art. 1del D.L. 83/2014, convertito in legge, ha previsto un credito d'imposta a regime destinato a favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, effettuate da persone fisiche e giuridiche.

    La disciplina dell’agevolazione in commento, notoriamente, si pone in deroga alla detrazione delle erogazioni liberali del 19% ai fini Irpef, di cui alla lett. h), comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986 (Tuir), applicabile anche ai fini IRES nei confronti degli enti non commerciali, per effetto del richiamo operato dall'art. 147 del medesimo TUIR e alla deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa ai sensi delle lettere f) e g) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR; la disciplina del testo unico citata resta in vigore per le fattispecie non contemplate dall'art. 1 del D.L. 83/2014 come, a mero titolo esemplificativo, le erogazioni liberali per l'acquisto di beni culturali (Agenzia delle entrate, circolare n. 24/E/2014).

    La circolare ricorda che devono considerarsi destinatari anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, di cui alla legge 190/2014 e gli imprenditori agricoli mentre restano esclusi i soggetti che effettuano l’erogazione a favore di un trust, nel caso in cui quest’ultimo non amministri direttamente beni del patrimonio culturale pubblico ma funga solo da intermediario.

    Dal punto di vista oggettivo, la circolare ricorda l’ampliamento dell’applicazione, a partire dal 19/10/2016, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 17 del decreto 189/2016, con estensione del sostegno a favore del ministero per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali e dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro nonché a favore dell’Opificio delle pietre dure e dell’istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

    Con riferimento ai festival, l’agevolazione resta fruibile soltanto da parte di soggetti pubblici o privati che organizzano eventi di questo tipo ma in possesso dei requisiti indicati dal decreto del 27/07/2017 e si deve tenere conto che il bonus deve finanziare interventi di manutenzione protezione o restauro e sostenere istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica; su questa ultima definizione è dedicato apposito paragrafo (§ 2.1), si richiama altro documento di prassi (risoluzione n. 136/E/2017) ma la si ritiene soddisfatta non solo quando gli istituti o i luoghi di cultura siano di proprietà pubblica ma anche in presenza di determinate caratteristiche (istituto costituito a maggioranza pubblica, gestisce patrimonio pubblico, sia soggetto a regole dell’amministrazione pubblica e altro).

    Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali e del 5 per mille dei ricavi annuali per i soggetti titolari di redditi d’impresa, nella misura del 65%, da ripartire in tre quote annuali e può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997.

    Per i mecenati, come già chiarito (circolare n. 24/E/2014), è necessario che le erogazioni ammesse a fruire del bonus non prevedano forme di controprestazione o di riconoscimenti in natura o siano finalizzate a un generico sostegno del beneficiario e non spetta per quelle eseguite in contanti, poiché l’erogazione deve essere tracciabile (bonifici, bollettini postali o altri sistemi).

    Infine, la raccolta tramite soggetti terzi (crowdfunding) è ammessa ma l’agevolazione è subordinata alla condizione che le destinazioni e i beneficiari rientrino tra quelli ammessi dalle disposizioni di riferimento ed è necessario comunicare mensilmente l’ammontare ricevuto al ministero della cultura, a cura dei beneficiari e, con riferimento all’applicabilità della ritenuta del 4%, si rende necessario verificare la veste del destinatario (impresa o ente non lucrativo) con esclusione dell’applicazione per le rogazioni a favore delle associazioni no profit. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     

     


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