COVID 19, non tutti gli adempimenti tributari sono stati rinviati


  • Occhio alle scadenze non rinviate

    Le comunicazioni dei dati necessari per la redazione precompilata non beneficiano del rinvio al 30 giugno. Pertanto, per quelle inerenti agli oneri deducibili e detraibili, le certificazioni uniche (CU) e le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio si rende necessario rispettare il termine, già prorogato, attualmente fissato al 31 marzo prossimo.
    Ciò si rileva dalla lettura dello specifico articolo (art. 62) del D.L. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17/03/2020 n. 70, meglio conosciuto come decreto “Cura Italia” e concernente le misure destinate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tema di sospensione dei termini per gli adempimenti.
    Per i soggetti operanti sul territorio nazionale, ovvero per quelli che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio italiano, il provvedimento licenziato sospende tutti gli “adempimenti tributari” diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che, si evidenzia, scadono nell’intervallo temporale compreso tra l’8/03/2020 e il 31/05/2020; i detti adempimenti slittano, sulla base delle nuove disposizioni, al 30 giugno prossimo.
    E’ chiaro, innanzitutto, che non si tratta di un obbligo ma di una mera facoltà, stante il fatto che la norma dispone che “gli adempimenti sospesi (…) sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”.
    La norma in commento, l’art. 62 del D.L. 18/2020, dispone ulteriormente che “resta ferma” la previsione, di cui all’art. 1 del D.L. 9/2020, che si ricorda essere il provvedimento di adozione delle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dallo scorso 2 marzo, con il quale è stato, prioritariamente, differito il termine assegnato all’Agenzia delle entrate per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate, spostando lo stesso dal 15/04/2020 al 5/05/2020.
    La conseguenza è che tutti gli adempimenti, che con il D.L. 9/2020 avevano incassato la proroga, per la maggior parte dal 28 febbraio scorso al 31 marzo prossimo (fatte salve le certificazioni uniche che avevano scadenza originaria al 7/03 ma che il citato decreto ha fatto slittare al 9/03) e la comunicazione degli amministratori di condominio, inerenti le spese sostenute nell’ambito delle aree in comune per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica (scadenza originaria fissata al 9/03) devono essere rispettati nel termine già prorogato (31/03).
    Di fatto, le certificazioni uniche (CU), per esempio, nonostante il disagio da COVID-19, dovranno essere trasmesse entro il prossimo 31/03 dagli operatori, al fine di far rispettare il termine del 5/05 per la presentazione delle dichiarazioni precompilate.
    Restano, invece, “sospesi” tutti gli adempimenti tributari diversi da quelli necessari alla detta compilazione e di diversa natura come, sicuramente, la dichiarazione annuale Iva, la comunicazione dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, la presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA) di febbraio, marzo e aprile e la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontalieri (“esterometro”), diventato trimestrale, (gennaio, febbraio e marzo, in scadenza il 30/04).
    Le liquidazioni periodiche Iva (LIPE) in scadenza il 31 maggio (riferibili a gennaio, febbraio e marzo 2020 o primo trimestre 2020), che slittano all’1/06 per effetto della festività del 31/05, incassano la proroga al 30/06, alla stessa stregua, si ritiene, pur essendo adempimento con termine perentorio e a favore del richiedente, delle richieste di rimborso Iva (TR - primo trimestre 2020) in scadenza il 30/04.
    Infine, pur essendo richiamati “gli adempimenti tributari”, diversi dai versamenti, si ritiene che, ferma restando la corretta liquidazione dell’Iva di periodo, per il semplice contrasto tra quanto indicato inizialmente dalla norma (sospensione adempimenti 8/03 – 31/05/2020) e quella del successivo comma per i contribuenti sotto i 2 milioni di ricavi (sospensione del versamento, anche Iva, in scadenza dall’8/03 al 31/03) non sia possibile differire l’emissione delle fatture elettroniche di periodo al 30/06/2020, ma che la tardiva emissione (oltre i 12 giorni) non sia sanzionabile fino alla detta data. Fabrizio Giovanni Poggiani - Ratio Quotidiano (riproduzione riservata)
     


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