Contributo del 5 per mille alle ONLUS anche per l'anno 2023


  • Proroga necessaria per la mancata completa operatività del RUNTS

    Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) accesso e ottenimento al cinque per mille confermato anche per l’anno prossimo (2023). La disposta proroga prevede, infatti, lo spostamento in avanti di un ulteriore anno, per effetto dei ritardi nell’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

    Il Consiglio dei Ministri, riunito lo scorso 21 dicembre 2022, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, il cosiddetto decreto “Milleproroghe” per il 2023 e ha previsto una ulteriore modifica del comma 6 dell’art. 9 del D.L. n. 228/2021 (precedente “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022.

    L’attuale comma 6 del citato art. 9, infatti, nella versione attuale dispone che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte alla data del 22 novembre 2021 nella relativa anagrafe, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, continuino a essere destinatarie, fino al 31 dicembre 2022, della quota del cinque per mille dell’Irpef con le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato.

    Per gli enti in possesso della detta qualifica, infatti, le disposizioni  della lett. a), comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. n. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), hanno effetto, nella versione vigente, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del detto registro, anziché dall’anno successivo la predetta operatività (come dispone l’art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 23 luglio 2020).

    La lett. a) comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. n. 111/2017 dispone che “per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: a) sostegno degli enti di cui all’articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera m) della medesima legge (…)”.

    È stato previsto, inoltre, che le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore preesistenti al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, potevano accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022, entro il 31/10/2022, con le modalità stabilite dall'art. 3 del citato dpcm 23/07/2020.

    Nel medesimo ambito degli enti del Terzo settore, il comma 1 dell’art. 9 del D.L. 228/2021, modificando l'art. 43 del d.lgs. n. 117/2017 ha differito, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del codice del Terzo settore (ossia al 3 agosto 2017), possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS), mantenendo il proprio patrimonio, in deroga all'obbligo di devoluzione previsto dal comma 3 dell'art. 8 della legge n. 3818/1886.

    Era stato disposto, in aggiunta, con il citato comma 6 dell’art. 9, che le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore preesistenti al RUNTS, che non fossero già regolarmente accreditate al cinque per mille nell’esercizio 2021, potessero accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022, entro il termine fissato al 31 ottobre 2022, con le modalità stabilite dall’art. 3 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

    Con il decreto in commento, recentemente licenziato in Consiglio dei ministri, quindi, si dispone un nuovo spostamento in avanti, intervenendo direttamente sul comma 6 dell’art. 9 del D.L. 228/2021 e, indirettamente, sulla lett. a), comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. n. 111/2017, differendo dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per le ONLUS per la partecipazione alla ripartizione del cinque per mille (effetto differito al terzo anno, in luogo del secondo anno, successivo a quello di operatività del RUNTS).

    Restato fermo, invece, per quanto concerne le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), coinvolte nel processo di trasmigrazione nel RUNTS, il termine del 31 ottobre 2022 necessario per richiedere l’accreditamento per l’accesso alla ripartizione del cinque per mille nell’esercizio 2022, con le modalità indicate, di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 23 luglio 2020. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

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